+4. Disposizioni generali
---+11. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che …
---+12. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi riferimento …
---+13. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio dovrebbero …
---+14. Per i tipi di esposizione in relazione ai quali hanno ricevuto l’autorizzazione a utilizzare …
---+15. Gli enti possono riconoscere l’assicurazione del credito conformemente al paragrafo 14 se le …
---+16. Tenendo conto della definizione di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 4 …
|
4. Disposizioni generali
4. Disposizioni generali
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
11. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che …
|
Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che applicano il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD in conformità dell’articolo 143, paragrafo 2, di tale regolamento possono riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento. Gli enti possono riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 laddove tali requisiti siano menzionati nella parte tre, titolo II, capo 3, di detto regolamento e in conformità dei presenti orientamenti.
|
|
12. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi riferimento …
|
Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi riferimento al termine «garanzia reale» va inteso come indicativo di una forma di protezione del credito di tipo reale diversa da quella citata all’articolo 166, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Ciò comprende, in particolare, i meccanismi di protezione del credito di tipo reale diversi dagli accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione e della compensazione in bilancio sono riflessi nel valore dell’esposizione. Pertanto, per i tipi di esposizione in relazione ai quali hanno ricevuto l’autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD, gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 solo se tale protezione non è già stata riconosciuta nel valore dell’esposizione per i casi specificati all’articolo 166 di tale regolamento e in linea con il paragrafo 13.
|
|
13. Gli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio dovrebbero …
|
Gli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio dovrebbero essere riconosciuti nel valore dell’esposizione conformemente all’articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione dovrebbero essere riconosciuti nel valore dell’esposizione conformemente all’articolo 166, paragrafo 2, di tale regolamento. Nel riconoscere gli effetti della compensazione in bilancio e degli accordi quadro di compensazione, gli enti dovrebbero tenere conto di tutti i requisiti relativi a tali tecniche specificati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresi i criteri di ammissibilità e i metodi per il riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio prodotti da tali strumenti.
|
|
14. Per i tipi di esposizione in relazione ai quali hanno ricevuto l’autorizzazione a utilizzare …
|
Per i tipi di esposizione in relazione ai quali hanno ricevuto l’autorizzazione a utilizzare stime interne della LGD, gli enti dovrebbero riconoscere gli effetti della protezione del credito di tipo personale conformemente all’articolo 160, paragrafo 5, all’articolo 161, paragrafo 3, all’articolo 164, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013.
|
|
15. Gli enti possono riconoscere l’assicurazione del credito conformemente al paragrafo 14 se le …
|
Gli enti possono riconoscere l’assicurazione del credito conformemente al paragrafo 14 se le relative tecniche di attenuazione del rischio di credito possono essere classificate come protezione del credito di tipo personale secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 59), del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, gli enti possono riconoscere l’assicurazione del credito ai sensi dell’articolo 183, paragrafo 1, del regolamento (UE) - n. 575/2013 e dell’articolo 183, paragrafo 2, o dell’articolo 183, paragrafo 3, di detto regolamento, a seconda che l’assicurazione del credito funzioni rispettivamente come una garanzia personale o come un derivato su crediti.
|
|
16. Tenendo conto della definizione di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 4 …
|
Tenendo conto della definizione di attenuazione del rischio di credito di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) n. 575/2013, il trattamento dei rating di terze parti presentato ai paragrafi da 62 a 64 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD non dovrebbe essere considerato un metodo per il riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito e non rientra nell’ambito di applicazione dei presenti orientamenti. In particolare, la garanzia adeguata di cui al paragrafo 62, lettera a), di detti orientamenti si riferisce a un tipo di supporto contrattuale fornito da una terza parte al debitore e quindi non costituisce una tecnica di attenuazione del rischio di credito utilizzata da un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 57) e 59), del regolamento (UE) n. 575/2013.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|