+22. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico che copra più …
|
22. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico che copra più …
Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico che copra più giurisdizioni. In particolare, laddove esistano norme internazionali sotto forma di diritto internazionale o di altra forma di accordo internazionale, il parere giuridico può estendersi ad alcune o a tutte le giurisdizioni in cui tali norme sono adottate. In questo caso, il parere giuridico dovrebbe almeno: - (a) valutare se le norme assicurano l’efficacia e l’opponibilità sul piano giuridico della garanzia reale in tutte le giurisdizioni in cui le norme sono applicabili;
- (b) identificare chiaramente tutte le giurisdizioni in cui le norme sono applicabili;
- (c) identificare chiaramente tutte le forme di garanzia reale soggette alle norme.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|