+5.1 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo reale
---+17. Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine …
---+18. Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine …
---+19. Ai fini dell’articolo 55 delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB e allo scopo di …
---+20. Ai fini del paragrafo 17, gli enti dovrebbero ottenere un parere giuridico che confermi …
---+21. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione …
---+22. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico che copra più …
---+23. Gli enti dovrebbero assicurarsi di ottenere il parere o i pareri legali in conformità del …

5.1 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo reale

5.1 Requisiti di ammissibilità per la protezione del credito di tipo reale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
17. Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine …

Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di stabilire, relativamente alla certezza del diritto, requisiti interni che siano in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3 di detto regolamento, nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di garanzie reali, gli enti dovrebbero assicurare che il contratto in base al quale tale garanzia reale è fornita sia efficace sul piano giuridico e applicabile in tutte le giurisdizioni pertinenti, conferendo all’ente il diritto di liquidare o pignorare la garanzia reale in tempi ragionevoli, anche in caso di default, fallimento o insolvenza del debitore e, se del caso, del depositario della garanzia reale.

18. Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine …

Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di stabilire, relativamente alla valutazione della garanzia reale, requisiti interni che siano in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3 di detto regolamento, nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di garanzie reali, gli enti dovrebbero assicurare che siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

  • (a) le norme che disciplinano la rivalutazione della garanzia reale, compresi i metodi e la frequenza del monitoraggio del valore della stessa, sono coerenti per ogni tipo di garanzia reale e specificate nelle politiche interne dell’ente;
  • (b) laddove il mercato sia soggetto a mutamenti significativi delle condizioni, gli enti effettuano un monitoraggio più frequente.
19. Ai fini dell’articolo 55 delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB e allo scopo di …

Ai fini dell’articolo 55 delle NTR sulla metodologia di valutazione IRB e allo scopo di assicurare il rispetto dei principi generali sulla certezza del diritto e la valutazione delle garanzie reali di cui ai paragrafi 17 e 18, i requisiti interni relativamente alla certezza del diritto e alla valutazione delle garanzie reali stabiliti dagli enti conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere pienamente coerenti con i seguenti requisiti della parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, di detto regolamento:

  • (a) Per quanto riguarda le garanzie finanziarie, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 207, paragrafo 3, e con l’articolo 207, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento.
  • (b) Per quanto riguarda le garanzie immobiliari e le esposizioni di leasing trattate come garantite in cui il bene dato in leasing è un bene immobile, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 208, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Ai fini della valutazione di una garanzia immobiliare e della revisione del suo valore secondo le condizioni di cui all’articolo 208, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, gli enti dovrebbero assicurare quanto segue.

  • (i) La garanzia immobiliare è valutata da un perito indipendente a un valore pari o inferiore al valore di mercato. Per contro, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, l’immobile può essere valutato da un perito indipendente a un valore pari o inferiore al valore del credito ipotecario. Gli enti dovrebbero richiedere al perito indipendente di non tenere conto di elementi speculativi nella determinazione del valore del credito ipotecario.
  • (ii) Il perito indipendente documenta il valore di mercato o il valore del credito ipotecario in modo trasparente e chiaro.
  • (iii) Il valore della garanzia reale è il valore di mercato o il valore del credito ipotecario ridotto, a seconda dei casi, per riflettere il risultato del monitoraggio e per tener conto di eventuali crediti precedenti sull’immobile.
  • (iv) Il perito indipendente dovrebbe possedere le qualifiche, la capacità e l’esperienza necessarie per eseguire una valutazione e dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito. Nella misura in cui un dipendente dell’ente soddisfa tutte le suddette condizioni, tale dipendente può essere considerato un perito indipendente.
  • (c) Per quanto riguarda i crediti commerciali, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 209, paragrafo 2, di tale regolamento. Il valore dei crediti commerciali dovrebbe essere l’ammontare esigibile.
  • (d) Per quanto riguarda le altre garanzie reali materiali e le esposizioni di leasing trattate come garantite in cui il bene dato in leasing non è un bene immobile, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 210, lettere a) e g), di tale regolamento. Ai fini della valutazione e della rivalutazione della garanzia ai sensi dell’articolo 210, lettera g), di tale regolamento, gli enti dovrebbero valutare le garanzie reali su beni materiali al valore di mercato, che dovrebbe essere l’importo stimato al quale la garanzia sarebbe venduta alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.
  • (e) Per quanto riguarda gli altri meccanismi di protezione del credito di tipo reale, i requisiti dovrebbero essere coerenti con l’articolo 212, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 212, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento.
20. Ai fini del paragrafo 17, gli enti dovrebbero ottenere un parere giuridico che confermi …

Ai fini del paragrafo 17, gli enti dovrebbero ottenere un parere giuridico che confermi l’efficacia sul piano giuridico e l’applicabilità del contratto di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Tale parere giuridico dovrebbe essere:

  • (a) fornito almeno per ogni tipo di contratto di garanzia;
  • (b) presentato in forma scritta da un consulente legale. Nel caso in cui sia un dipendente dell’ente, il consulente legale dovrebbe essere indipendente dal processo decisionale in materia di credito responsabile della concessione o del rinnovo delle esposizioni in esame.
21. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione …

Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico in relazione a molteplici contratti di garanzia quando la legge applicabile è la stessa. Gli enti dovrebbero ottenere un ulteriore parere giuridico in merito a qualsiasi modifica sostanziale dei termini del contratto di garanzia che possa influire sull’efficacia e opponibilità sul piano giuridico dello specifico contratto di garanzia. Come minimo, le modifiche del quadro giuridico applicabile ai contratti di garanzia e l’applicazione del contratto di garanzia ad altri tipi di esposizioni o a debitori assegnati ad altre classi di esposizioni o ad altri tipi di debitori, vale a dire persone fisiche o giuridiche, dovrebbero sempre essere considerate casi di modifica sostanziale dei termini del contratto di garanzia.

22. Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico che copra più …

Ai fini del paragrafo 20, gli enti possono avvalersi di un unico parere giuridico che copra più giurisdizioni. In particolare, laddove esistano norme internazionali sotto forma di diritto internazionale o di altra forma di accordo internazionale, il parere giuridico può estendersi ad alcune o a tutte le giurisdizioni in cui tali norme sono adottate. In questo caso, il parere giuridico dovrebbe almeno:

  • (a) valutare se le norme assicurano l’efficacia e l’opponibilità sul piano giuridico della garanzia reale in tutte le giurisdizioni in cui le norme sono applicabili;
  • (b) identificare chiaramente tutte le giurisdizioni in cui le norme sono applicabili;
  • (c) identificare chiaramente tutte le forme di garanzia reale soggette alle norme.
23. Gli enti dovrebbero assicurarsi di ottenere il parere o i pareri legali in conformità del …

Gli enti dovrebbero assicurarsi di ottenere il parere o i pareri legali in conformità del paragrafo 20, confermando che il contratto di garanzia in base al quale viene fornita l’altra garanzia reale su beni materiali sia efficace sul piano giuridico e applicabile almeno nelle seguenti giurisdizioni:

  • (a) la giurisdizione il cui diritto disciplina il contratto di garanzia;
  • (b) se esiste un registro pubblico per il tipo di garanzia reale, la giurisdizione in cui la garanzia è registrata; in caso contrario, la giurisdizione in cui il proprietario della garanzia ha la propria sede legale o residenza, se quest’ultimo è una persona fisica;
  • (c) se ritenute pertinenti per una specifica garanzia reale, le giurisdizioni in cui l’ente e il debitore hanno la propria sede legale; in ogni caso, se il debitore è una persona fisica, la giurisdizione del suo luogo di residenza;
  • (d) la giurisdizione in cui è più probabile che si proceda alla realizzazione della garanzia reale, qualora ciò si renda necessario;
  • (e) qualsiasi altra giurisdizione, se ritenuto pertinente per una specifica garanzia.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/