+27. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi …

27. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi …

Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell’esposizione il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) calcolato conformemente all’articolo 220, paragrafo 3, o all’articolo 221, paragrafo 6, di tale regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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