+27. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi …
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27. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi …
Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell’esposizione il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) calcolato conformemente all’articolo 220, paragrafo 3, o all’articolo 221, paragrafo 6, di tale regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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