+6.1 Gli effetti della protezione del credito di tipo reale
---+26. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013 …
---+27. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi …
---+28. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della …
---+29. Ai fini della stima della LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento …
---+30. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia …
|
6.1 Gli effetti della protezione del credito di tipo reale
6.1 Gli effetti della protezione del credito di tipo reale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
26. Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013 …
|
Ai fini dell’articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito dei meccanismi di protezione del credito di tipo reale diversi dagli accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio come specificato al paragrafo 12.
|
|
27. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi …
|
Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito degli accordi quadro di compensazione ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell’esposizione il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) calcolato conformemente all’articolo 220, paragrafo 3, o all’articolo 221, paragrafo 6, di tale regolamento.
|
|
28. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della …
|
Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) - n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell’esposizione il valore di E* calcolato conformemente all’articolo 223, paragrafo 5 di tale regolamento.
|
|
29. Ai fini della stima della LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento …
|
Ai fini della stima della LGD di cui all’articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) - n. 575/2013 e conformemente al paragrafo 131 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD, gli enti dovrebbero calcolare la LGD realizzata per ciascuna esposizione coperta da un accordo quadro di compensazione o da una compensazione in bilancio come rapporto tra la perdita economica e l’importo in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default calcolato come E* conformemente al paragrafo 27 o 28. Gli enti dovrebbero calcolare la perdita economica sulla base di tale importo in essere, e nessun flusso di cassa derivante dalla compensazione dovrebbe essere incluso come recupero dopo il default nella perdita economica. Tuttavia, in linea con il paragrafo 131 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD, è importante ricordare che l’importo in essere dell’obbligazione creditizia al momento del default calcolato come E* deve includere qualsiasi importo di capitale, interessi
- o commissioni realizzato fino a quel momento.
|
|
30. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia …
|
Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della garanzia reale ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, i criteri specificati dagli enti per la rettifica delle stime della LGD dovrebbero: - (a) non causare una diminuzione del valore delle stime della LGD quando la garanzia reale comporta per il debitore una passività di rango inferiore o pari all’obbligazione che il debitore ha nei confronti dell’ente;
- (b) per i crediti diversi da quelli di primo rango, considerare adeguatamente gli effetti sulle stime della LGD della posizione subordinata dell’ente in relazione alla garanzia reale;
- (c) per le altre garanzie reali su beni materiali, considerare adeguatamente la probabile ubicazione della garanzia per tutta la durata del prestito e la sua influenza sulla potenziale incapacità degli enti di ottenere rapidamente il controllo della garanzia e di liquidarla conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|