+28. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della …

28. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della …

Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE)

  • n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell’esposizione il valore di E* calcolato conformemente all’articolo 223, paragrafo 5 di tale regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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