+28. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della …
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28. Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della …
Ai fini del riconoscimento degli effetti di attenuazione del rischio di credito della compensazione in bilancio ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (UE) - n. 575/2013, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese gli enti dovrebbero utilizzare come valore dell’esposizione il valore di E* calcolato conformemente all’articolo 223, paragrafo 5 di tale regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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