+4. Criteri per l’individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali
---+11. Fatte salve le sezioni 5 e 7, nell’applicare un SyRB ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, e …
---+12. Oltre all’insieme minimo di dimensioni di cui al paragrafo 11 , le autorità pertinenti possono …
---+13. In deroga al paragrafo 12, le autorità pertinenti possono combinare, se necessario, due …
---+14. L’allegato 2 fornisce alcuni esempi di possibili combinazioni di elementi e sottoelementi delle …

4. Criteri per l’individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali

4. Criteri per l’individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
11. Fatte salve le sezioni 5 e 7, nell’applicare un SyRB ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, e …

Fatte salve le sezioni 5 e 7, nell’applicare un SyRB ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, e paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità pertinenti dovrebbero individuare uno o più sottoinsiemi di esposizioni settoriali combinando un elemento o sottoelemento di ciascuna delle seguenti “dimensioni” delle esposizioni:

  • a. tipo di debitore o settore della controparte;
  • b. tipo di esposizione;
  • c. tipo di garanzia.

L’elenco degli elementi, compresa la loro disaggregazione, nell’ambito di ciascuna dimensione è specificato nella sezione 6.

12. Oltre all’insieme minimo di dimensioni di cui al paragrafo 11 , le autorità pertinenti possono …

Oltre all’insieme minimo di dimensioni di cui al paragrafo 11 , le autorità pertinenti possono, ove opportuno, debitamente giustificato e proporzionato rispetto al fine di prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali o sistemici di cui all’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, combinare ulteriormente come segue gli elementi o i sottoelementi selezionati delle dimensioni di cui al paragrafo 11 con un elemento o sottoelemento di una delle seguenti “sottodimensioni” correlate:

  • a. attività economica (per l’elemento «persona giuridica» della dimensione «tipo di debitore o settore della controparte»);
  • b. profilo di rischio (per la dimensione «tipo di esposizione»);
  • c. area geografica (per la dimensione «tipo di garanzia»).

L’elenco degli elementi di ciascuna sottodimensione, compresa la loro disaggregazione, è specificato nella sezione 6.

13. In deroga al paragrafo 12, le autorità pertinenti possono combinare, se necessario, due …

In deroga al paragrafo 12, le autorità pertinenti possono combinare, se necessario, due elementi della sottodimensione «profilo di rischio», a condizione che i rischi derivanti dal sottoinsieme di esposizioni settoriali considerato abbiano rilevanza sistemica ai sensi della sezione 5.

14. L’allegato 2 fornisce alcuni esempi di possibili combinazioni di elementi e sottoelementi delle …

L’allegato 2 fornisce alcuni esempi di possibili combinazioni di elementi e sottoelementi delle dimensioni e sottodimensioni di cui alla presente sezione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/