+4. Criteri per l’individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali
---+11. Fatte salve le sezioni 5 e 7, nell’applicare un SyRB ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, e …
---+12. Oltre all’insieme minimo di dimensioni di cui al paragrafo 11 , le autorità pertinenti possono …
---+13. In deroga al paragrafo 12, le autorità pertinenti possono combinare, se necessario, due …
---+14. L’allegato 2 fornisce alcuni esempi di possibili combinazioni di elementi e sottoelementi delle …
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4. Criteri per l’individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali
4. Criteri per l’individuazione di sottoinsiemi di esposizioni settoriali
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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11. Fatte salve le sezioni 5 e 7, nell’applicare un SyRB ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, e …
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Fatte salve le sezioni 5 e 7, nell’applicare un SyRB ai sensi dell’articolo 133, paragrafo 4, e paragrafo 5, lettera f), della direttiva 2013/36/UE, le autorità pertinenti dovrebbero individuare uno o più sottoinsiemi di esposizioni settoriali combinando un elemento o sottoelemento di ciascuna delle seguenti “dimensioni” delle esposizioni: - a. tipo di debitore o settore della controparte;
- b. tipo di esposizione;
- c. tipo di garanzia.
L’elenco degli elementi, compresa la loro disaggregazione, nell’ambito di ciascuna dimensione è specificato nella sezione 6.
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12. Oltre all’insieme minimo di dimensioni di cui al paragrafo 11 , le autorità pertinenti possono …
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Oltre all’insieme minimo di dimensioni di cui al paragrafo 11 , le autorità pertinenti possono, ove opportuno, debitamente giustificato e proporzionato rispetto al fine di prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali o sistemici di cui all’articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, combinare ulteriormente come segue gli elementi o i sottoelementi selezionati delle dimensioni di cui al paragrafo 11 con un elemento o sottoelemento di una delle seguenti “sottodimensioni” correlate: - a. attività economica (per l’elemento «persona giuridica» della dimensione «tipo di debitore o settore della controparte»);
- b. profilo di rischio (per la dimensione «tipo di esposizione»);
- c. area geografica (per la dimensione «tipo di garanzia»).
L’elenco degli elementi di ciascuna sottodimensione, compresa la loro disaggregazione, è specificato nella sezione 6.
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13. In deroga al paragrafo 12, le autorità pertinenti possono combinare, se necessario, due …
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In deroga al paragrafo 12, le autorità pertinenti possono combinare, se necessario, due elementi della sottodimensione «profilo di rischio», a condizione che i rischi derivanti dal sottoinsieme di esposizioni settoriali considerato abbiano rilevanza sistemica ai sensi della sezione 5.
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14. L’allegato 2 fornisce alcuni esempi di possibili combinazioni di elementi e sottoelementi delle …
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L’allegato 2 fornisce alcuni esempi di possibili combinazioni di elementi e sottoelementi delle dimensioni e sottodimensioni di cui alla presente sezione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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