+28. La sottodimensione «profilo di rischio» dovrebbe comprendere i seguenti elementi: 6.2.a.1. …

28. La sottodimensione «profilo di rischio» dovrebbe comprendere i seguenti elementi: 6.2.a.1. …

La sottodimensione «profilo di rischio» dovrebbe comprendere i seguenti elementi:

6.2.a.1. esposizioni deteriorate;

6.2.a.2. fattore di ponderazione del rischio;

6.2.a.3. rapporto debito totale/EBITDA (solo per le persone giuridiche);

6.2.a.4. rapporto prestito/garanzia reale [il cosiddetto « loan-to-value », (LTV)];

6.2.a.5. rapporto prestito/reddito (LTI) (solo per le persone fisiche);

6.2.a.6. rapporto debito/reddito (DTI) (solo per le persone fisiche);

6.2.a.7. rapporto servizio del debito/reddito (DSTI) (solo per le persone fisiche).

(10 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE)

  • n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). Gli elementi da 6.2.a.4 a 6.2.a.7 dovrebbero seguire i metodi di misurazione e di calcolo e le definizioni di cui agli allegati IV e V della raccomandazione CERS/2016/14 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sul settore immobiliare, modificata dalla raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 21 marzo 2019 (CERS/2019/3).

Gli elementi da 6.2.a.1 a 6.2.a.7 dovrebbero comprendere l’indicazione di una soglia che dovrebbe

  • o non dovrebbe essere superata quando si individua un sottoinsieme di esposizioni.

6.3. Tipo di garanzia

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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