+36. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui possono applicare un SyRB, le …
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36. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui possono applicare un SyRB, le …
Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui possono applicare un SyRB, le autorità pertinenti dovrebbero tenere in conto quanto segue: - a. un’applicazione eccessivamente granulare del SyRB settoriale disincentiverà le altre autorità dal riconoscere tale misura conformemente all’articolo 134 della direttiva 2013/36/UE se è probabile che l’attuazione della stessa da parte degli enti e il successivo monitoraggio da parte delle autorità pertinenti comportino costi elevati;
- b. la possibile esistenza di lacune nei dati derivanti da definizioni non armonizzate tra le giurisdizioni, con conseguenti problemi di riconoscimento della misura e quindi di efficacia della stessa. Per ridurre tali lacune, le autorità pertinenti dovrebbero utilizzare fonti di dati preesistenti.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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