+7. Principi generali relativi all’individuazione di un sottoinsieme di esposizioni settoriali
---+33. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali conformemente alle sezioni da 4 a 6 …
---+34. Onde facilitare una corretta individuazione dei sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui si …
---+35. Ai fini del paragrafo 32, le autorità pertinenti dovrebbero in particolare: a. assicurare che i …
---+36. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui possono applicare un SyRB, le …
---+37. Al fine di semplificare il più possibile il riconoscimento della misura da parte delle autorità …
---+38. Le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione la raccomandazione 2015/2 del CERS …
---+39. Le autorità pertinenti dovrebbero cercare di divulgare al pubblico eventuali regole o linee …

7. Principi generali relativi all’individuazione di un sottoinsieme di esposizioni settoriali

7. Principi generali relativi all’individuazione di un sottoinsieme di esposizioni settoriali

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
33. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali conformemente alle sezioni da 4 a 6 …

Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali conformemente alle sezioni da 4 a 6, l’autorità pertinente dovrebbe assicurare il giusto equilibrio tra la necessità di fronteggiare i rischi macroprudenziali o sistemici derivanti dal sottoinsieme considerato e le conseguenze indesiderate dell’applicazione di un SyRB a tale sottoinsieme.

34. Onde facilitare una corretta individuazione dei sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui si …

Onde facilitare una corretta individuazione dei sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui si può applicare un SyRB, e in particolare al fine di evitare sovrapposizioni e un doppio conteggio dei rischi, le autorità pertinenti dovrebbero cooperare con le autorità competenti, se diverse.

7.1. Interazioni ingiustificate con altre misure macroprudenziali

35. Ai fini del paragrafo 32, le autorità pertinenti dovrebbero in particolare: a. assicurare che i …

Ai fini del paragrafo 32, le autorità pertinenti dovrebbero in particolare:

  • a. assicurare che i rischi affrontati con l’applicazione di un SyRB settoriale determinato in conformità dei presenti orientamenti siano definiti in modo chiaro e accurato;
  • b. laddove prevedono di introdurre un SyRB settoriale, tenere in considerazione e specificare l’interazione con altre misure macroprudenziali in essere per evitare di attivare in modo ingiustificato il SyRB per rischi già fronteggiati da dette misure;
  • c. evitare le interazioni ingiustificate che potrebbero emergere tra le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico se i medesimi rischi sistemici sono affrontati mediante molteplici riserve di capitale a fronte del rischio sistemico (settoriali e/o più ampie) o se lo stesso elemento per l’individuazione di un sottoinsieme di esposizioni settoriali è utilizzato per più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico a livello settoriale.

7.2. Riconoscimento delle misure

36. Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui possono applicare un SyRB, le …

Nell’individuare un sottoinsieme di esposizioni settoriali a cui possono applicare un SyRB, le autorità pertinenti dovrebbero tenere in conto quanto segue:

  • a. un’applicazione eccessivamente granulare del SyRB settoriale disincentiverà le altre autorità dal riconoscere tale misura conformemente all’articolo 134 della direttiva 2013/36/UE se è probabile che l’attuazione della stessa da parte degli enti e il successivo monitoraggio da parte delle autorità pertinenti comportino costi elevati;
  • b. la possibile esistenza di lacune nei dati derivanti da definizioni non armonizzate tra le giurisdizioni, con conseguenti problemi di riconoscimento della misura e quindi di efficacia della stessa. Per ridurre tali lacune, le autorità pertinenti dovrebbero utilizzare fonti di dati preesistenti.
37. Al fine di semplificare il più possibile il riconoscimento della misura da parte delle autorità …

Al fine di semplificare il più possibile il riconoscimento della misura da parte delle autorità interessate, l‘autorità pertinente dello Stato membro che attiva il SyRB dovrebbe fare in modo di fornire tutte le informazioni (tra cui le definizioni e i calcoli pertinenti) che considera rilevanti e non disponibili ad altri Stati membri, affinché le autorità interessate possano adeguatamente valutare se riconoscere il coefficiente del SyRB.

38. Le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione la raccomandazione 2015/2 del CERS …

Le autorità pertinenti dovrebbero prendere in considerazione la raccomandazione 2015/2 del CERS sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario e riconoscere, a seconda dei casi, le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico introdotte in altri Stati membri.

7.3. Divulgazione delle informazioni

39. Le autorità pertinenti dovrebbero cercare di divulgare al pubblico eventuali regole o linee …

Le autorità pertinenti dovrebbero cercare di divulgare al pubblico eventuali regole o linee guida generali, comprese le soglie di rilevanza di cui alla sezione 5 dei presenti orientamenti, eventualmente, emanate al fine di attuare le indicazioni contenute nei presenti orientamenti, a condizione che la divulgazione di tali informazioni non metta a rischio la stabilità del sistema finanziario.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/