+20. Informative
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20. Informative
318.Le autorità competenti dovrebbero riesaminare le informative al pubblico sulle remunerazioni effettuate dagli enti ai sensi dell’articolo 96 della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 450 del regolamento (UE) 575/2013 e stabilire per quali enti dovrebbe essere svolto un riesame periodico delle informative. 319.Oltre al benchmarking delle prassi di remunerazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e all’esercizio della raccolta di dati sui soggetti ad alto reddito di cui all’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva, le autorità competenti dovrebbero richiedere comunicazioni periodiche (o ad hoc ) sulla supervisione strategica riguardo alla divulgazioni delle remunerazioni, ove opportuno, al fine di monitorare l’evoluzione delle prassi in materia di remunerazione all’interno degli enti e in particolare all’interno degli enti significativi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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