+7. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …
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7. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …
Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne sostengono nessuna in particolare. Gli orientamenti non interferiscono con la ripartizione generale delle competenze, in conformità del diritto societario nazionale. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle strutture amministrative impiegate (struttura monistica e/o dualistica e/o strutture di altra natura) negli Stati membri. L’organo di gestione, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 7 e 8, della direttiva 2013/36/UE, è da intendersi come avente funzioni di gestione (esecutive) e di supervisione strategica (non esecutive) (4 ). (2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (3 ) Ogni riferimento ai rischi nei presenti orientamenti include i rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. (4 ) Cfr. anche il considerando 56 della direttiva 2013/36/UE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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