+Ambito di applicazione
---+6. I presenti orientamenti si applicano in relazione ai dispositivi di governance degli enti, fra …
---+7. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …
---+8. I termini «organo di amministrazione nella sua funzione di gestione» e «organo di …
---+9. Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, le funzioni …
---+10. Negli Stati membri nei quali alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli …
---+11. Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli …
---+12. Gli enti dovrebbero attenersi ai presenti orientamenti e le autorità competenti dovrebbero …

Ambito di applicazione

Ambito di applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
6. I presenti orientamenti si applicano in relazione ai dispositivi di governance degli enti, fra …

I presenti orientamenti si applicano in relazione ai dispositivi di governance degli enti, fra cui la loro struttura organizzativa e le rispettive linee di responsabilità, i processi volti a individuare, gestire, monitorare e segnalare tutti i rischi (3 ) ai quali sono o potrebbero essere esposti nonché il quadro di controllo interno.

7. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne …

Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture esistenti dei consigli e non ne sostengono nessuna in particolare. Gli orientamenti non interferiscono con la ripartizione generale delle competenze, in conformità del diritto societario nazionale. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle strutture amministrative impiegate (struttura monistica e/o dualistica e/o strutture di altra natura) negli Stati membri. L’organo di gestione, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 7 e 8, della direttiva 2013/36/UE, è da intendersi come avente funzioni di gestione (esecutive) e di supervisione strategica (non esecutive) (4 ).

(2 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). (3 ) Ogni riferimento ai rischi nei presenti orientamenti include i rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. (4 ) Cfr. anche il considerando 56 della direttiva 2013/36/UE.

8. I termini «organo di amministrazione nella sua funzione di gestione» e «organo di …

I termini «organo di amministrazione nella sua funzione di gestione» e «organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica» sono utilizzati nei presenti orientamenti senza riferimento a una struttura di governance specifica e i riferimenti alla funzione di gestione (esecutiva) o di supervisione strategica (non esecutiva) dovrebbero essere intesi in relazione agli organi o ai membri dell’organo di amministrazione responsabili di tale funzione, in conformità del diritto nazionale. Nell’attuare i presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il rispettivo diritto societario nazionale e specificare, laddove necessario, a quale organo o membro dell’organo di gestione dovrebbero applicarsi tali funzioni.

9. Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, le funzioni …

Negli Stati membri in cui l’organo di gestione delega, parzialmente o totalmente, le funzioni esecutive a una persona o a un organo esecutivo interno (ad es. un amministratore delegato, un team di gestione o un comitato esecutivo), le persone che esercitano dette funzioni esecutive sulla base di tale delega dovrebbero essere considerate parte della funzione di gestione dell’organo di gestione. Ai fini dei presenti orientamenti, qualunque riferimento all’organo di gestione nella sua funzione di gestione dovrebbe includere anche i membri dell’organo esecutivo o l’amministratore delegato, come definiti nei presenti orientamenti, anche se non sono stati proposti o nominati quali membri formali dell’organo o degli organi di gestione dell’ente a norma del diritto nazionale.

10. Negli Stati membri nei quali alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli …

Negli Stati membri nei quali alcune responsabilità sono esercitate direttamente dagli azionisti, dai membri o dai proprietari dell’ente anziché dall’organo di gestione, gli enti dovrebbero garantire che tali responsabilità e le relative decisioni siano in linea, nei limiti del possibile, con gli orientamenti applicabili all’organo di gestione.

11. Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli …

Le definizioni di amministratore delegato, direttore finanziario e personale che riveste ruoli chiave di cui ai presenti orientamenti hanno uno scopo puramente pratico e non intendono imporre una nomina per tali incarichi né creare tali posizioni, salvo se previsto dal diritto dell’Unione o nazionale in materia.

12. Gli enti dovrebbero attenersi ai presenti orientamenti e le autorità competenti dovrebbero …

Gli enti dovrebbero attenersi ai presenti orientamenti e le autorità competenti dovrebbero garantirne il rispetto da parte degli enti su base individuale, subconsolidata e consolidata, in conformità del livello di applicazione stabilito all’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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