+61. Se istituito, il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. fornire consulenza e assistenza …
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61. Se istituito, il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: a. fornire consulenza e assistenza …
Se istituito, il comitato dei rischi dovrebbe quantomeno: - a. fornire consulenza e assistenza all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica relativamente al monitoraggio della strategia in materia di rischio e della propensione al rischio generali dell’ente, sia correnti che future, tenendo in considerazione tutte le tipologie di rischi, per garantire che siano in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, la cultura societaria e i valori dell’ente;
- b. fornire assistenza all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica nel sorvegliare l’attuazione della strategia dell’ente in materia di rischio e i limiti corrispondenti stabiliti;
- c. sorvegliare l’attuazione delle strategie per la gestione del capitale e della liquidità, nonché per tutti gli altri rischi pertinenti di un ente, quali i rischi di mercato, di credito, operativi (inclusi i rischi legali e informatici) e i rischi reputazionali, al fine di valutare la loro idoneità rispetto alla strategia in materia di rischio e alla propensione al rischio approvate;
- d. fornire all’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica le raccomandazioni sugli adeguamenti necessari alla strategia in materia di rischio risultanti, fra le altre cose, da modifiche al modello di business dell’ente, sviluppi di mercato o raccomandazioni formulate dalla funzione di gestione dei rischi;
- e. fornire pareri sulla nomina di consulenti esterni che la funzione di supervisione strategica può decidere di impiegare per ottenere pareri o assistenza;
- f. riesaminare alcuni possibili scenari, inclusi gli scenari di stress, per valutare in che modo il profilo di rischio dell’ente reagirebbe a eventi esterni e interni;
- g. sorvegliare l’allineamento tra tutti i prodotti e i servizi finanziari rilevanti offerti ai clienti, il modello di business e la strategia in materia di rischio dell’ente (19 ). Il comitato dei rischi dovrebbe valutare i rischi associati ai prodotti e servizi finanziari offerti e
(19 ) Cfr. anche gli orientamenti dell’ABE sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio, disponibili all’indirizzo http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/consumer-protection-and-financial-innovation/guidelines-on-product-oversight-and-governance-arrangements-for-retail-banking-products. tener conto dell’allineamento tra i prezzi attribuiti a tali prodotti e servizi e i profitti ricavati dagli stessi; - h. valutare le raccomandazioni dei revisori interni o esterni e dare seguito all’attuazione appropriata delle misure adottate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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