+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 …
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3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 …
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti devono notificare all’ABE e all’ESMA, entro il [18.12.2021], se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall’ABE e dall’ESMA non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo compliance@eba.europa.eu, con il riferimento «EBA/GL/2021/06» o mediante il modulo disponibile sul sito web dell’ESMA all’indirizzo managementbody.guidelines@esma.europa.eu, con il riferimento «ESMA35-36-2319» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto della rispettiva autorità competente. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve altresì essere comunicata all’ABE e all’ESMA.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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