+16. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

16. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2014/65/UE, assumono il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Entigli enti quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2013/36/UE, tenuto conto anche dell’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, nonché le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE. gli enti quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2013/36/UE e tenuto conto dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, nonché le imprese di
Enti CRDinvestimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE cui si applica l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034. gli enti quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2013/36/UE, tenuto conto anche dell’articolo 3, paragrafo 3, di detta direttiva, nonché le imprese di investimento quali definite all’articolo 4,
Enti pertinentiparagrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE che non soddisfano tutte le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. gli enti di cui all’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE [enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e altri
Enti CRD significativienti a rilevanza sistemica (O-SII)] e, a seconda dei casi, altri enti CRD individuati dall’autorità competente o dal diritto nazionale, sulla base di una valutazione delle dimensioni e dell’organizzazione interna degli enti e della natura, ampiezza e complessità delle loro attività e, ai fini dell’articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che soddisfano una delle suddette condizioni. gli enti pertinenti o rispettivamente gli enti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in
Enti pertinenti quotati ed enti quotatiun mercato regolamentato di cui all’elenco che sarà pubblicato dall’ESMA, conformemente all’articolo 56 della direttiva 2014/65/UE, in uno o più Stati membri (5 ). tutti i dipendenti di un ente e delle sue filiazioni nell’ambito del suo consolidamento, fra cui le filiazioni
Personalenon soggette alla direttiva 2013/36/UE e tutti i membri dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione e nella sua funzione di supervisione strategica. il grado in cui un soggetto gode di buona reputazione e, su base individuale e collettiva con altri soggetti, di conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per lo
Idoneitàsvolgimento dei compiti a esso/essi assegnati. L’idoneità riguarda altresì l’onestà, l’integrità e l’indipendenza di spirito di un soggetto nonché la capacità di dedicare tempo sufficiente per svolgere i compiti assegnati. un soggetto proposto o nominato dell’organo di
Membrogestione. il soggetto responsabile della gestione e del controllo
Amministratore delegatodelle attività generali di un ente. le persone che hanno un’influenza significativa sulla direzione dell’ente, ma che non sono membri dell’organo di amministrazione e non ricoprono il ruolo di amministra tore delegato. Queste includono i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario, se non sono membri dell’organo di
Personale che riveste ruoli chiavegestione, e altro personale che riveste ruoli chiave, laddove individuati dagli enti secondo un approccio basato sul rischio. L’altro personale che riveste ruoli chiave potrebbe includere i responsabili di linee di business significative, di succursali dello Spazio economico

(5 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Responsabili delle funzioni di controllo internoeuropeo/Associazione europea di libero scambio, di filiazioni di paesi terzi e di altre funzioni interne. le persone al livello gerarchico più elevato incaricate di gestire in modo efficace l’operatività quotidiana delle funzioni indipendenti di gestione dei rischi, di conformità e di audit interno. la persona responsabile a livello generale della gestione di tutte le attività seguenti: gestione delle risorse
Direttore finanziariofinanziarie, pianificazione finanziaria e rendicontazione finanziaria. l’applicazione delle norme prudenziali, di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013
Consolidamento prudenzialesu base consolidata o subconsolidata, in conformità alla parte 1, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. un ente tenuto a rispettare i requisiti prudenziali sulla base della situazione consolidata conformemente alla parte 1, titolo II, capo 2, del regolamento (UE)
Ente consolidanten. 575/2013 (6 ) o i requisiti prudenziali sulla base della situazione consolidata conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033. la situazione in cui le caratteristiche dei membri dell’organo di gestione, ivi compresa l’età, il genere, la provenienza geografica e il percorso formativo e
Diversitàprofessionale differiscono in modo tale da consentire l’espressione di una varietà di opinioni all’interno dell’organo di gestione. la regione in cui un soggetto ha compiuto un percorso
Provenienza geograficaculturale, formativo o professionale. le iniziative o i programmi per preparare un soggetto a
Preparazionericoprire una posizione nuova specifica in qualità di membro dell’organo di gestione. le iniziative o i programmi per migliorare le abilità, la
Formazioneconoscenza o le competenze dei membri dell’organo di gestione, su base regolare o ad hoc.

(6 ) Cfr. altresì le norme tecniche di regolamentazione sul consolidamento prudenziale all’indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Sta ndards/2021/973355/Final%20Report%20Draft%20RTS%20methods%20of%20consolidation.pdf

Azionistauna persona che detiene le azioni di un ente o, a seconda della forma giuridica dell’ente, altri proprietari o membri dell’ente. una posizione in qualità di membro dell’organo di gestione di un ente o di un’altra entità giuridica. Laddove l’organo di gestione, sulla base della forma giuridica
Incarico di amministratoredell’ente, sia composto da un’unica persona, la posizione è al contempo considerata incarico di amministratore. un incarico di amministratore in cui un soggetto è
Incarico di amministratore non esecutivoresponsabile di controllare e monitorare le procedure decisionali di gestione senza avere compiti esecutivi all’interno di un’entità. un incarico di amministratore in cui un soggetto è
Incarico di amministratore esecutivoresponsabile dell’amministrazione efficace dell’attività di un’entità.
Autorità di vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismoun’autorità competente responsabile della vigilanza sul rispetto, da parte degli enti, delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/