+13. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti: 0B l’autorità …
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13. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti: 0B l’autorità …
Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti: | «autorità competente» | 0B l’autorità competente quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/59/UE e l’autorità di vigilanza su base consolidata quale definita al punto 37) del medesimo, nonché l’autorità competente quale definita all’articolo 3, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 e l’autorità di vigilanza del gruppo di cui al punto 15) dello stesso | | «capacità globale di risanamento» | 1B la capacità di risanare la posizione finanziaria di un ente o di un gruppo nel suo insieme a seguito di un deterioramento significativo 2B l’ente quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della | | «ente» | direttiva 2014/59/UE e l’impresa madre nell’Unione di cui al punto 85) del medesimo articolo 3B gli indicatori qualitativi e quantitativi stabiliti da ciascun ente sulla base del quadro definito nei presenti orientamenti per individuare | | «indicatori del piano di risanamento» | le circostanze in cui possano essere adottate le azioni opportune previste dal piano di risanamento, come stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE 4B il piano di risanamento di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva | | «piano di risanamento» | 2014/59/UE e il piano di risanamento di gruppo di cui agli articoli 7 e 8 di tale direttiva |
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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