+13. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti: 0B l’autorità …

13. Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti: 0B l’autorità …

Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni seguenti:

«autorità competente»0B l’autorità competente quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/59/UE e l’autorità di vigilanza su base consolidata quale definita al punto 37) del medesimo, nonché l’autorità competente quale definita all’articolo 3, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 e l’autorità di vigilanza del gruppo di cui al punto 15) dello stesso
«capacità globale di risanamento»1B la capacità di risanare la posizione finanziaria di un ente o di un gruppo nel suo insieme a seguito di un deterioramento significativo 2B l’ente quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della
«ente»direttiva 2014/59/UE e l’impresa madre nell’Unione di cui al punto 85) del medesimo articolo 3B gli indicatori qualitativi e quantitativi stabiliti da ciascun ente sulla base del quadro definito nei presenti orientamenti per individuare
«indicatori del piano di risanamento»le circostanze in cui possano essere adottate le azioni opportune previste dal piano di risanamento, come stabilito all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE 4B il piano di risanamento di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva
«piano di risanamento»2014/59/UE e il piano di risanamento di gruppo di cui agli articoli 7 e 8 di tale direttiva

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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