+28. Conformemente ai requisiti e ai limiti di cui ai punti 26 e 27, l’autorizzazione delle autorità …
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28. Conformemente ai requisiti e ai limiti di cui ai punti 26 e 27, l’autorizzazione delle autorità …
Conformemente ai requisiti e ai limiti di cui ai punti 26 e 27, l’autorizzazione delle autorità competenti può essere subordinata a condizioni sospensive in relazione a questioni in merito alle quali il richiedente o l’entità è tenuto/a a intraprendere un’azione o ad astenervisi prima che l’autorizzazione acquisisca efficacia. Le autorità competenti dovrebbero fissare un termine per la realizzazione e indicare chiaramente che l’autorizzazione entrerà in vigore soltanto una volta soddisfatta la condizione di cui trattasi. Fintantoché la condizione non è soddisfatta, l’ente creditizio richiedente non può svolgere attività bancarie né utilizzare le denominazioni «banca», «cassa di risparmio» o altre denominazioni bancarie.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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