+4.2 Coerenza e continuità tra l’autorizzazione e la valutazione di vigilanza in condizioni di normale operatività
---+22. Conformemente alla CAM, le autorità competenti dovrebbero valutare la domanda di autorizzazione …
---+23. A tal fine, per evitare duplicazioni e incoerenze nella regolamentazione, i presenti …
---+24. La valutazione delle autorità competenti dovrebbe mirare a garantire la sana e prudente …
---+25. Al fine di assicurare il conseguimento di tale obiettivo, le autorità competenti dovrebbero …
---+26. Le autorità competenti, a propria discrezione, possono imporre all’ente creditizio richiedente …
---+27. Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono applicare condizioni sospensive …
---+28. Conformemente ai requisiti e ai limiti di cui ai punti 26 e 27, l’autorizzazione delle autorità …
---+29. Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono imporre obblighi successivi …
---+30. Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione da parte dell’ente creditizio …
---+31. Al fine di assicurare chiarezza e certezza del diritto, le autorità competenti dovrebbero …
---+32. Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per la concessione dell’autorizzazione, le …
---+33. Qualora l’ente creditizio richiedente appartenga a un gruppo bancario e lo stesso o la sua …
---+34. Le autorità competenti dovrebbero individuare eventuali ostacoli, tenendo conto in particolare …
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4.2 Coerenza e continuità tra l’autorizzazione e la valutazione di vigilanza in condizioni di normale operatività
4.2 Coerenza e continuità tra l’autorizzazione e la valutazione di vigilanza in condizioni di normale operatività
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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22. Conformemente alla CAM, le autorità competenti dovrebbero valutare la domanda di autorizzazione …
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Conformemente alla CAM, le autorità competenti dovrebbero valutare la domanda di autorizzazione come ente creditizio coerentemente con i requisiti prudenziali e le metodologie di valutazione prudenziale applicate in condizioni di normale operatività. Dovrebbero evitare pratiche di valutazione che promuovano approcci contraddittori tra le diverse fasi del ciclo di vita dell’ente creditizio.
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23. A tal fine, per evitare duplicazioni e incoerenze nella regolamentazione, i presenti …
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A tal fine, per evitare duplicazioni e incoerenze nella regolamentazione, i presenti orientamenti dovrebbero essere letti alla luce delle disposizioni degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell’ABE, nonché dei relativi atti delegati e di esecuzione, delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni, adottati a norma di tali atti legislativi, che sono pertinenti per la CAM, e si dovrebbe fare riferimento agli stessi ove adeguato e opportuno.
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24. La valutazione delle autorità competenti dovrebbe mirare a garantire la sana e prudente …
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La valutazione delle autorità competenti dovrebbe mirare a garantire la sana e prudente gestione dell’ente creditizio a partire dal primo giorno di accesso al mercato.
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25. Al fine di assicurare il conseguimento di tale obiettivo, le autorità competenti dovrebbero …
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Al fine di assicurare il conseguimento di tale obiettivo, le autorità competenti dovrebbero concedere l’autorizzazione soltanto dopo aver accertato il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione. Ciò nonostante, le autorità competenti dovrebbero tenere conto degli adeguamenti tecnici e operativi cui l’ente creditizio potrebbe essere soggetto durante la sua fase di avvio. Onde assicurare che tali circostanze siano adeguatamente prese in considerazione, le autorità competenti possono applicare condizioni sospensive e/o obblighi successivi o restrizioni oppure chiarire le proprie aspettative riguardo a settori di interesse specifici per la vigilanza conformemente ai punti da 26 a 29 che seguono.
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26. Le autorità competenti, a propria discrezione, possono imporre all’ente creditizio richiedente …
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Le autorità competenti, a propria discrezione, possono imporre all’ente creditizio richiedente condizioni sospensive e/o obblighi successivi al momento della concessione dell’autorizzazione. L’imposizione di tali condizioni sospensive e/o obblighi successivi dovrebbe essere subordinata alla valutazione positiva da parte delle autorità competenti secondo la quale tutti i requisiti per la concessione dell’autorizzazione sono soddisfatti nella sostanza e le autorità sono favorevoli a tale rilascio. Affinché siano garantite chiarezza e certezza del diritto, le autorità competenti dovrebbero descrivere tali condizioni sospensive e/o obblighi successivi in modo chiaro e corretto qualora li applichino.
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27. Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono applicare condizioni sospensive …
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Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono applicare condizioni sospensive relative ad aspetti formali e non sostanziali dei requisiti per l’autorizzazione, che in pratica possono essere soddisfatti dall’ente creditizio richiedente previa valutazione positiva da parte dell’autorità competente del rispetto nella sostanza di tutti i requisiti per l’autorizzazione. A titolo illustrativo, tra gli aspetti formali o non sostanziali dei requisiti per l’autorizzazione possono figurare, a seconda delle circostanze, la presentazione di un documento formalmente adottato dal richiedente o la conclusione formale di una procedura interna oppure di prove pratiche di funzionamento dei sistemi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
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28. Conformemente ai requisiti e ai limiti di cui ai punti 26 e 27, l’autorizzazione delle autorità …
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Conformemente ai requisiti e ai limiti di cui ai punti 26 e 27, l’autorizzazione delle autorità competenti può essere subordinata a condizioni sospensive in relazione a questioni in merito alle quali il richiedente o l’entità è tenuto/a a intraprendere un’azione o ad astenervisi prima che l’autorizzazione acquisisca efficacia. Le autorità competenti dovrebbero fissare un termine per la realizzazione e indicare chiaramente che l’autorizzazione entrerà in vigore soltanto una volta soddisfatta la condizione di cui trattasi. Fintantoché la condizione non è soddisfatta, l’ente creditizio richiedente non può svolgere attività bancarie né utilizzare le denominazioni «banca», «cassa di risparmio» o altre denominazioni bancarie.
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29. Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono imporre obblighi successivi …
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Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono imporre obblighi successivi all’ente creditizio richiedente affinché tratti le questioni che emergono dopo la concessione dell’autorizzazione. Tali obblighi successivi possono essere imposti dalle autorità competenti soltanto se, nonostante il rispetto nella sostanza da parte dell’ente creditizio richiedente di tutti i requisiti per l’autorizzazione, il rispetto di uno o più di essi su base continuativa deve essere nello specifico monitorato e imposto. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero chiarire che, sebbene il mancato rispetto di un obbligo non renda di per sé inefficace la concessione iniziale dell’autorizzazione, la loro inosservanza dovrebbe essere affrontata mediante strumenti di vigilanza o comportare l’applicazione di misure di esecuzione e/o sanzioni. A titolo di esempio, possono essere imposti obblighi in relazione a questioni considerate misure di attuazione dell’autorizzazione, quali obblighi di segnalazione o la garanzia del fatto che i membri dell’organo di gestione dimostrino adeguate conoscenze specifiche (ad esempio, intraprendendo attività di formazione).
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30. Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione da parte dell’ente creditizio …
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Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per l’autorizzazione da parte dell’ente creditizio richiedente e subordinatamente alla valutazione positiva ai fini della concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti, a propria discrezione, al momento della concessione dell’autorizzazione, possono imporre restrizioni alla portata di alcune o di tutte le attività che l’ente creditizio sarà autorizzato a svolgere. Le autorità competenti possono imporre restrizioni in merito ad alcune o tutte le attività bancarie dell’ente creditizio richiedente nello stesso documento di autorizzazione oppure separatamente. un esercizio restrittivo di parte o della totalità delle attività bancarie dell’ente creditizio richiedente può essere addotta dall’ente creditizio richiedente nella domanda oppure può costituire il risultato della valutazione globale effettuata dall’autorità competente.
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31. Al fine di assicurare chiarezza e certezza del diritto, le autorità competenti dovrebbero …
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Al fine di assicurare chiarezza e certezza del diritto, le autorità competenti dovrebbero definire chiaramente tali restrizioni. A titolo di esempio, le autorità competenti possono applicare restrizioni all’autorizzazione che impongono l’obbligo di raccogliere depositi soltanto fino a un importo specifico per ciascun depositante oppure l’obbligo di emettere soltanto tipi specifici di titoli o di emettere titoli solamente a favore di determinati tipi di investitori. La revoca delle restrizioni applicate dovrebbe essere soggetta a una valutazione proporzionata da parte dell’autorità competente conformemente al punto 18.
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32. Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per la concessione dell’autorizzazione, le …
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Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per la concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti, al momento della concessione dell’autorizzazione, possono richiamare l’attenzione dell’ente creditizio richiedente su specifici ambiti di interesse per la vigilanza e illustrare le loro aspettative nello stesso documento di autorizzazione o separatamente. Le autorità competenti dovrebbero fornire motivazioni e illustrare attentamente la questione e gli obiettivi perseguiti. Le aspettative dell’autorità competente, pur non essendo giuridicamente vincolanti, dovrebbero servire da orientamento per l’ente creditizio in condizioni di normale operatività.
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33. Qualora l’ente creditizio richiedente appartenga a un gruppo bancario e lo stesso o la sua …
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Qualora l’ente creditizio richiedente appartenga a un gruppo bancario e lo stesso o la sua impresa madre, in base alla sua situazione consolidata, sia tenuto/a a rispettare i requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del CRR, le autorità competenti dovrebbero riesaminare l’analisi presentata dal richiedente a norma dell’articolo 4, lettera f), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione , al fine di valutarne la completezza e l’esaustività. Qualora funga anche da autorità di vigilanza su base consolidata, l’autorità competente dovrebbe esaminare altresì eventuali effetti sui requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato.
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34. Le autorità competenti dovrebbero individuare eventuali ostacoli, tenendo conto in particolare …
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Le autorità competenti dovrebbero individuare eventuali ostacoli, tenendo conto in particolare dell’esistenza di stretti legami ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, CRD, che potrebbero impedire l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza anche, se applicabile, su base consolidata, e considerare eventuali informazioni, circostanze o situazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 12 della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione .
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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