+135. Le autorità competenti dovrebbero esaminare la domanda, in particolare lo statuto o altri …
|
135. Le autorità competenti dovrebbero esaminare la domanda, in particolare lo statuto o altri …
Le autorità competenti dovrebbero esaminare la domanda, in particolare lo statuto o altri documenti di costituzione equivalenti (33 ) e il mandato dell’organo di gestione (34 ), ed accertarsi che tali documenti trattino adeguatamente i ruoli e le responsabilità dell’organo di gestione, distinguendo tra funzione di gestione (esecutiva) e funzione di supervisione strategica (non esecutiva). Compatibilmente a quanto precede, le autorità competenti in particolare dovrebbero: (33 ) Presentati ai sensi della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione. (34 ) Presentato ai sensi della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l’autorizzazione. - a) verificare che l’organo di gestione abbia la definitiva e generale responsabilità dell’ente e definisca, monitori e risponda dell’attuazione dei dispositivi di governance all’interno dell’ente che garantiscono una gestione efficace e prudente dello stesso (35 );
- b) accertare che le responsabilità affidate all’organo di gestione (36 ) comprendano la definizione, l’approvazione e la verifica dell’attuazione di quanto segue: a) la strategia aziendale complessiva e le politiche chiave dell’ente creditizio; b) la strategia globale in materia di rischi, compresa la propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi dell’ente creditizio nonché le misure per garantire che l’organo di gestione dedichi tempo sufficiente a questioni relative ai rischi e allo svolgimento della sua funzione; c) un quadro adeguato ed efficace di governance interna e di controllo interno che includa una chiara struttura organizzativa e una gestione dei rischi interna indipendente ed efficiente, funzioni di conformità e audit che dispongano di autorità, levatura e risorse nella misura sufficiente per svolgere le loro funzioni; d) un quadro di governance interna e di controllo interno adeguato ed efficace per assicurare il rispetto dei requisiti applicabili, anche nel contesto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; e) gli importi, i tipi e la distribuzione sia di capitale interno sia di capitale regolamentare al fine coprire adeguatamente i rischi dell’ente; f) gli obiettivi per la gestione della liquidità dell’ente; g) una politica di remunerazione di cui ai punti 170 e 171; h) disposizioni in materia di idoneità, individuale e collettiva, composizione, efficacia e pianificazione dell’avvicendamento dell’organo di gestione; i) un processo di selezione e di valutazione di idoneità per il personale che riveste ruoli chiave (37 ); j) dispositivi volti a garantire il funzionamento interno di ciascun comitato dell’organo di gestione, laddove istituito (38 ); k) una cultura del rischio che affronti la consapevolezza del rischio da parte dell’ente e il comportamento relativo all’assunzione del rischio; l) una cultura e valori aziendali che promuovano il comportamento responsabile ed etico, inclusi un codice di condotta o uno strumento equivalente; m) una politica in materia di conflitti di interesse a livello dell’ente e per il personale; e n) dispositivi volti a garantire l’integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e il rispetto delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti;
(35 ) Punto 19 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna. (36 ) Cfr. punto 22 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna. (37 ) Come definito negli orientamenti dell’ABE sulla governance interna , per «personale che riveste ruoli chiave» si intendono «le persone che hanno un’influenza significativa sulla direzione dell’ente, ma che non sono membri dell’organo di amministrazione e non ricoprono il ruolo di amministratore delegato. Queste includono i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario, se non sono membri dell’organo di gestione, e altro personale che riveste ruoli chiave, laddove individuati dagli enti secondo un approccio basato sul rischio. L’altro personale che riveste ruoli chiave potrebbe includere i responsabili di linee di business significative, di succursali dello Spazio economico europeo/Associazione europea di libero scambio, di filiazioni di paesi terzi e di altre funzioni interne». Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell’ESMA e dell’ABE sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave. (38 ) Ai sensi del punto 13, lettera i), degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna , tali dispositivi dovrebbero stabilire nel dettaglio «i. il ruolo, la composizione e i compiti di ciascuno di essi; ii. l’adeguato flusso di informazioni, inclusa la documentazione relativa alle raccomandazioni e alle conclusioni, e le linee di segnalazione tra ciascun comitato e l’organo di gestione, le autorità competenti e altre parti». - c) accertare che la domanda preveda che, al momento della definizione, dell’approvazione e della supervisione dell’attuazione dei compiti di cui alla lettera b), l’organo di gestione dovrebbe mirare ad assicurare un modello di business sostenibile che tenga conto di tutti i rischi, compresi quelli ambientali, sociali e di governance;
- d) accertare che i relativi documenti della domanda prevedano dispositivi destinati ad assicurare che le valutazioni di idoneità individuali e collettive dell’organo di gestione siano svolte in modo efficace, che i ruoli e le responsabilità del presidente siano chiaramente definiti, che la composizione e la pianificazione dell’avvicendamento dell’organo di gestione siano adeguate e che quest’ultimo organo svolga le proprie funzioni in modo efficace, in conformità degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna e gli orientamenti dell’ABE sulla valutazione dell’adeguatezza ;
- e) valutare che l’organo di gestione nella sua funzione di gestione sarà investito della competenza per l’attuazione delle strategie stabilite dall’organo di gestione e discuterà regolarmente dell’attuazione e dell’idoneità di tali strategie con l’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica. L’organo di gestione nella sua funzione di gestione dovrebbe altresì disporre dei poteri per contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte, le motivazioni e le informazioni ricevute all’atto di formulare giudizi e prendere decisioni in merito alla strategia dell’ente (39 );
- f) accertare, fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile, che i compiti dell’organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero includere (40 ): a) sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell’organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l’analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell’attuazione della strategia e degli obiettivi dell’ente; b) garantire e valutare periodicamente l’efficacia del quadro di governance interna dell’ente creditizio e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate;
- c) sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell’ente creditizio, nonché la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché di altre politiche (ad es. la politica di remunerazione) e del quadro per l’informativa; d) monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell’ente creditizio; e) sorvegliare l’attuazione e la tenuta di un codice di condotta o equivalente e di politiche efficaci per individuare, gestire e mitigare conflitti di interesse reali o potenziali; f) sorvegliare l’integrità delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi; g) garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilità di informare altri organi interni, linee o unità di business, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l’organo di gestione nella sua funzione di
(39 ) Cfr. punto 30 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna. (40 ) Cfr. punto 34 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna. supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull’ente; e h) monitorare l’attuazione del piano di audit interno, dopo il previo coinvolgimento del comitato dei rischi e del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, laddove tali comitati siano istituiti; - g) verificare che i documenti della domanda pertinenti relativi ai comitati che saranno istituiti includano la combinazione, la composizione, il ruolo degli stessi nonché la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra i comitati specializzati dell’organo di gestione, conformemente a quanto previsto dagli orientamenti dell’ABE sulla governance interna .
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|