+126. In particolare, le procedure interne di segnalazione dovrebbero: a. essere documentate (ad es. …

126. In particolare, le procedure interne di segnalazione dovrebbero: a. essere documentate (ad es. …

In particolare, le procedure interne di segnalazione dovrebbero:

  • a. essere documentate (ad es. nel manuale del personale);
  • b. fornire regole chiare atte a garantire che le informazioni sulla segnalazione e sulle persone segnalate e sulla violazione siano trattate in modo riservato, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, salvo che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o di successivi procedimenti giudiziari;
  • c. proteggere la persona che esprime il timore di divenire oggetto di atti di vittimizzazione per aver comunicato violazioni soggette a segnalazione;

(26 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

  • d. garantire che le violazioni potenziali o reali notificate siano valutate e segnalate anche, se del caso, all’autorità competente o all’organismo deputato all’applicazione della legge;
  • e. garantire, laddove possibile, che sia fornita conferma della ricezione delle informazioni al personale che ha notificato violazioni potenziali o reali;
  • f. garantire il monitoraggio dell’esito dell’indagine sulla violazione segnalata; e
  • g. garantire la tenuta di un apposito registro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/