+126. In particolare, le procedure interne di segnalazione dovrebbero: a. essere documentate (ad es. …
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126. In particolare, le procedure interne di segnalazione dovrebbero: a. essere documentate (ad es. …
In particolare, le procedure interne di segnalazione dovrebbero: - a. essere documentate (ad es. nel manuale del personale);
- b. fornire regole chiare atte a garantire che le informazioni sulla segnalazione e sulle persone segnalate e sulla violazione siano trattate in modo riservato, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, salvo che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o di successivi procedimenti giudiziari;
- c. proteggere la persona che esprime il timore di divenire oggetto di atti di vittimizzazione per aver comunicato violazioni soggette a segnalazione;
(26 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). - d. garantire che le violazioni potenziali o reali notificate siano valutate e segnalate anche, se del caso, all’autorità competente o all’organismo deputato all’applicazione della legge;
- e. garantire, laddove possibile, che sia fornita conferma della ricezione delle informazioni al personale che ha notificato violazioni potenziali o reali;
- f. garantire il monitoraggio dell’esito dell’indagine sulla violazione segnalata; e
- g. garantire la tenuta di un apposito registro.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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