+9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 …

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 …

Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva (UE) 2015/849 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Organo di gestioneL’organo o gli organi di un ente creditizio o un istituto finanziario designati conformemente al diritto nazionale ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario, e che supervisionano e monitorano il processo decisionale della dirigenza. La definizione comprende anche le persone che dirigono di fatto l’attività dell’ente o dell’istituto.
Organo di gestione nella suafunzione di supervisione strategicaL’organo di gestione che agisce nel suo ruolo di supervisione e controllo del processo decisionale della dirigenza.
Organo di gestione nella sua funzionedi gestioneL’organo di gestione che agisce nel suo ruolo di amministrazione quotidiana dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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