+4.1. Preparazione della trasmissione dei dati all’ABE da parte delle autorità competenti
---+18. Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello per cui devono essere raccolti i dati …
---+19. Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di modificare il campione delle imprese di …
---+20. Previa comunicazione da parte dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero escludere dall’elenco …
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4.1. Preparazione della trasmissione dei dati all’ABE da parte delle autorità competenti
4.1. Preparazione della trasmissione dei dati all’ABE da parte delle autorità competenti
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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18. Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello per cui devono essere raccolti i dati …
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Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo a quello per cui devono essere raccolti i dati, le autorità competenti dovrebbero informare l’ABE circa l’elenco delle imprese di investimento che dovrebbero essere incluse: - a. nell’esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni;
- b. nell’esercizio di benchmarking in materia di divario retributivo di genere.
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19. Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di modificare il campione delle imprese di …
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Per quanto possibile, si dovrebbe evitare di modificare il campione delle imprese di investimento, per garantirne la stabilità e consentire l’individuazione di cambiamenti nelle prassi delle imprese di investimento. Per le finalità di cui al paragrafo 18, le autorità competenti dovrebbero informare l’ABE di qualsiasi modifica rispetto alla raccolta di dati precedente, anche in relazione a modifiche delle denominazioni delle imprese di investimento o del loro identificativo dell’entità giuridica. Le autorità competenti dovrebbero informare tempestivamente le imprese di investimento che sono state selezionate per le raccolte di dati.
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20. Previa comunicazione da parte dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero escludere dall’elenco …
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Previa comunicazione da parte dell’ABE, le autorità competenti dovrebbero escludere dall’elenco le imprese di investimento selezionate per il benchmarking in materia di remunerazioni che sono filiazioni di imprese madri nell’Unione stabilite in un altro Stato membro e per le quali i dati EBA Public pertinenti sono trasmessi all’ABE da un’altra autorità competente a un livello di consolidamento più elevato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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