+1.1 Ambito di applicazione degli enti soggetti alla raccolta di dati sugli high earner a norma della direttiva 2013/36/UE
---+12. Nell’applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l’ente …
---+13. I singoli enti, comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del …
---+14. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di enti di paesi terzi stabilite …
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1.1 Ambito di applicazione degli enti soggetti alla raccolta di dati sugli high earner a norma della direttiva 2013/36/UE
1.1 Ambito di applicazione degli enti soggetti alla raccolta di dati sugli high earner a norma della direttiva 2013/36/UE
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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12. Nell’applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l’ente …
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Nell’applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, compresa l’impresa di investimento madre nell’UE, la holding di investimento madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, tenuto conto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, dovrebbero trasmettere all’autorità di vigilanza su base consolidata i dati relativi agli high earner di cui alla sezione 2 per tutte le entità del gruppo soggette a consolidamento prudenziale.
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13. I singoli enti, comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del …
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I singoli enti, comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, che non rientrano nel consolidamento a norma del paragrafo 3, dovrebbero trasmettere all’autorità competente i dati sui loro high earner di cui alla sezione 2 su base individuale.
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14. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di enti di paesi terzi stabilite …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di enti di paesi terzi stabilite nel loro Stato membro trasmettano loro i dati relativi ai loro high earner di cui alla sezione 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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