+1.1 Ambito di applicazione degli enti soggetti alla raccolta di dati sugli high earner a norma della direttiva 2013/36/UE
---+12. Nell’applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l’ente …
---+13. I singoli enti, comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del …
---+14. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di enti di paesi terzi stabilite …

1.1 Ambito di applicazione degli enti soggetti alla raccolta di dati sugli high earner a norma della direttiva 2013/36/UE

1.1 Ambito di applicazione degli enti soggetti alla raccolta di dati sugli high earner a norma della direttiva 2013/36/UE

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
12. Nell’applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l’ente …

Nell’applicare gli orientamenti a livello consolidato conformemente al paragrafo 3, l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, compresa l’impresa di investimento madre nell’UE, la holding di investimento madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, tenuto conto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, dovrebbero trasmettere all’autorità di vigilanza su base consolidata i dati relativi agli high earner di cui alla sezione 2 per tutte le entità del gruppo soggette a consolidamento prudenziale.

13. I singoli enti, comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del …

I singoli enti, comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, che non rientrano nel consolidamento a norma del paragrafo 3, dovrebbero trasmettere all’autorità competente i dati sui loro high earner di cui alla sezione 2 su base individuale.

14. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di enti di paesi terzi stabilite …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che le succursali di enti di paesi terzi stabilite nel loro Stato membro trasmettano loro i dati relativi ai loro high earner di cui alla sezione 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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