+36. Per allocare il personale alle funzioni o aree di attività nell’allegato II, le imprese …

36. Per allocare il personale alle funzioni o aree di attività nell’allegato II, le imprese …

Per allocare il personale alle funzioni o aree di attività nell’allegato II, le imprese dovrebbero tenere conto delle specifiche di cui ai paragrafi 18 e 19, della loro organizzazione interna e degli elementi seguenti:

  • a. I “membri dell’organo di gestione”, compresi i membri dell’organo di gestione delle filiazioni, quando l’impresa di investimento madre nell’UE, la holding di investimento madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE trasmettono i dati relativi a un gruppo di imprese di investimento, dovrebbero essere segnalati, a seconda del caso, nella colonna “organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica” o “organo di gestione nella sua funzione di gestione” indipendentemente dal modello imprenditoriale dell’impresa.
  • b. “Negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e collocamento di strumenti” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 3), 6) e 7) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE (4 ).
  • c. “Consulenza in materia di investimenti, esecuzione di ordini” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 1), 2) e 5) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.
  • d. La “gestione di portafogli” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui al punto 4) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e la gestione di portafogli in

(4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. filiazioni dell’impresa di investimento che sono organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e gestori di fondi di investimento alternativi.

  • e. La “gestione di MTF/OTF” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 8) e 9) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.
  • f. Le “funzioni di controllo indipendenti” dovrebbero includere solo il personale che svolge funzioni indipendenti di gestione del rischio, di conformità alle norme e di revisione interna, come descritte nella sezione 17 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.
  • g. “Tutti gli altri high earner ” dovrebbero includere gli high earner che non possono essere allocati a una delle funzioni o aree di attività di cui alle lettere da a) a g).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/