+5. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli high earner con l’allegato II
---+36. Per allocare il personale alle funzioni o aree di attività nell’allegato II, le imprese …
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5. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli high earner con l’allegato II
5. Specifiche supplementari per la raccolta di dati relativi agli high earner con l’allegato II
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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36. Per allocare il personale alle funzioni o aree di attività nell’allegato II, le imprese …
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Per allocare il personale alle funzioni o aree di attività nell’allegato II, le imprese dovrebbero tenere conto delle specifiche di cui ai paragrafi 18 e 19, della loro organizzazione interna e degli elementi seguenti: - a. I “membri dell’organo di gestione”, compresi i membri dell’organo di gestione delle filiazioni, quando l’impresa di investimento madre nell’UE, la holding di investimento madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE trasmettono i dati relativi a un gruppo di imprese di investimento, dovrebbero essere segnalati, a seconda del caso, nella colonna “organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica” o “organo di gestione nella sua funzione di gestione” indipendentemente dal modello imprenditoriale dell’impresa.
- b. “Negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e collocamento di strumenti” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 3), 6) e 7) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE (4 ).
- c. “Consulenza in materia di investimenti, esecuzione di ordini” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 1), 2) e 5) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.
- d. La “gestione di portafogli” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui al punto 4) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE e la gestione di portafogli in
(4 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. filiazioni dell’impresa di investimento che sono organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e gestori di fondi di investimento alternativi. - e. La “gestione di MTF/OTF” dovrebbe includere i servizi e le attività di cui ai punti 8) e 9) dell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.
- f. Le “funzioni di controllo indipendenti” dovrebbero includere solo il personale che svolge funzioni indipendenti di gestione del rischio, di conformità alle norme e di revisione interna, come descritte nella sezione 17 degli orientamenti dell’ABE sulla governance interna ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034.
- g. “Tutti gli altri high earner ” dovrebbero includere gli high earner che non possono essere allocati a una delle funzioni o aree di attività di cui alle lettere da a) a g).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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