+9. Per i gruppi di imprese di investimento, compresi quelli con imprese stabilite in paesi terzi …
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9. Per i gruppi di imprese di investimento, compresi quelli con imprese stabilite in paesi terzi …
Per i gruppi di imprese di investimento, compresi quelli con imprese stabilite in paesi terzi, gli obblighi procedurali dovrebbero essere applicati in maniera coordinata nel quadro dei collegi delle autorità di vigilanza costituiti ai sensi dell’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034. Il titolo 11 riporta in maniera dettagliata le modalità di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle relative entità.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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