+Ambito di applicazione
---+6. I presenti orientamenti si applicano in relazione al processo di revisione e valutazione …
---+7. Le autorità competenti dovrebbero applicare questi orientamenti al più alto livello di …
---+8. Quando un’impresa di investimento possiede una filiazione nel medesimo Stato membro, è possibile …
---+9. Per i gruppi di imprese di investimento, compresi quelli con imprese stabilite in paesi terzi …
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Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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6. I presenti orientamenti si applicano in relazione al processo di revisione e valutazione …
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I presenti orientamenti si applicano in relazione al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) delle imprese di investimento quali definite negli articoli da 36 a 45 della direttiva (UE) 2019/2034.
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7. Le autorità competenti dovrebbero applicare questi orientamenti al più alto livello di …
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Le autorità competenti dovrebbero applicare questi orientamenti al più alto livello di consolidamento, conformemente al livello dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) 2019/2033. Per le imprese madri e le filiazioni che rientrano nel consolidamento, le autorità competenti dovrebbero adeguare l’entità e il livello di dettaglio delle proprie valutazioni affinché corrispondano al livello di applicazione.
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8. Quando un’impresa di investimento possiede una filiazione nel medesimo Stato membro, è possibile …
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Quando un’impresa di investimento possiede una filiazione nel medesimo Stato membro, è possibile applicare un metodo proporzionato per la valutazione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità prestando attenzione alla valutazione dell’allocazione del capitale e della liquidità fra gli enti e dei potenziali impedimenti alla trasferibilità del capitale o della liquidità all’interno del gruppo.
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9. Per i gruppi di imprese di investimento, compresi quelli con imprese stabilite in paesi terzi …
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Per i gruppi di imprese di investimento, compresi quelli con imprese stabilite in paesi terzi, gli obblighi procedurali dovrebbero essere applicati in maniera coordinata nel quadro dei collegi delle autorità di vigilanza costituiti ai sensi dell’articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034. Il titolo 11 riporta in maniera dettagliata le modalità di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi transfrontalieri e alle relative entità.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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