+50. Per le imprese di investimento che hanno un punteggio SREP complessivo pari a 4 e, ove …

50. Per le imprese di investimento che hanno un punteggio SREP complessivo pari a 4 e, ove …

Per le imprese di investimento che hanno un punteggio SREP complessivo pari a 4 e, ove necessario, per quelle con punteggio SREP complessivo pari a 3 sulla base delle risultantze delle

(10 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(11 ) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

(12 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). 14 precedenti valutazioni degli elementi SREP, le autorità competenti dovrebbero stabilire un livello di impegno aggiuntivo che richiederebbe (almeno temporaneamente) maggiori risorse di vigilanza e una maggiore frequenza di valutazione, indipendentemente dalla categoria cui è assegnata l’impresa di investimento. Con riguardo alla frequenza minima della valutazione di tutti gli elementi dello SREP specificati nei paragrafi seguenti e nella tabella 2 le valutazioni condotte con maggior frequenza possono coprire specifici elementi dello SREP che necessitano di un’attenzione particolare in ragione di un rischio più elevato, oppure una valutazione dello SREP completa.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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