+2.4 Proporzionalità e impegno di vigilanza
---+47. Le autorità competenti dovrebbero applicare il principio di proporzionalità all’ambito di …
---+48. Per quanto riguarda l’aspetto della proporzionalità relativo alla frequenza del coinvolgimento …
---+49. Nel caso in cui le autorità competenti accertino che le imprese di investimento presentano …
---+50. Per le imprese di investimento che hanno un punteggio SREP complessivo pari a 4 e, ove …
---+51. A prescindere dal tempo trascorso dall’ultimo SREP, le autorità competenti dovrebbero …
---+52. Nella pianificazione delle attività dello SREP, le autorità competenti dovrebbero prestare …
---+53. Ai fini della proporzionalità, quando viene condotto lo SREP applicando i presenti …
---+54. Al termine di ogni valutazione di tutti gli elementi dello SREP, le autorità competenti possono …
---+55. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per …
---+56. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per …
---+57. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per …
---+58. Per le imprese di investimento piccole e non interconnesse che soddisfano i criteri di cui …
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2.4 Proporzionalità e impegno di vigilanza
2.4 Proporzionalità e impegno di vigilanza
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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47. Le autorità competenti dovrebbero applicare il principio di proporzionalità all’ambito di …
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Le autorità competenti dovrebbero applicare il principio di proporzionalità all’ambito di applicazione, alla frequenza e all’intensità dell’impegno e del dialogo di vigilanza con un’impresa di investimento, nonché alle aspettative della vigilanza sugli standard che l’impresa dovrebbe soddisfare, in accordo con la categoria dell’impresa di investimento come descritto nella tabella 2 seguente.
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48. Per quanto riguarda l’aspetto della proporzionalità relativo alla frequenza del coinvolgimento …
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Per quanto riguarda l’aspetto della proporzionalità relativo alla frequenza del coinvolgimento di vigilanza del, al momento di pianificare le attività dello SREP le autorità competenti dovrebbero aderire a un modello di impegno minimo, come riportato nei paragrafi seguenti e nella tabella 2.
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49. Nel caso in cui le autorità competenti accertino che le imprese di investimento presentano …
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Nel caso in cui le autorità competenti accertino che le imprese di investimento presentano profili di rischio simili, esse possono effettuare valutazioni SREP tematiche su più imprese come se fosse una valutazione unica [nello specifico, potrebbe essere effettuata un’analisi del modello imprenditoriale di tutte le imprese di investimento di piccole dimensioni che ricevono e trasmettono ordini su alcune classi di attivi, dato che è probabile identificare le stesse problematiche di sostenibilità economica ( viability ) per tutte queste imprese di investimento ]. Per l’applicazione dello SREP le autorità competenti possono altresì impiegare metodologie personalizzate (ad hoc) a imprese di investimento aventi profili di rischio simili.
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50. Per le imprese di investimento che hanno un punteggio SREP complessivo pari a 4 e, ove …
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Per le imprese di investimento che hanno un punteggio SREP complessivo pari a 4 e, ove necessario, per quelle con punteggio SREP complessivo pari a 3 sulla base delle risultantze delle (10 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1). (11 ) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179). (12 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38). 14 precedenti valutazioni degli elementi SREP, le autorità competenti dovrebbero stabilire un livello di impegno aggiuntivo che richiederebbe (almeno temporaneamente) maggiori risorse di vigilanza e una maggiore frequenza di valutazione, indipendentemente dalla categoria cui è assegnata l’impresa di investimento. Con riguardo alla frequenza minima della valutazione di tutti gli elementi dello SREP specificati nei paragrafi seguenti e nella tabella 2 le valutazioni condotte con maggior frequenza possono coprire specifici elementi dello SREP che necessitano di un’attenzione particolare in ragione di un rischio più elevato, oppure una valutazione dello SREP completa.
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51. A prescindere dal tempo trascorso dall’ultimo SREP, le autorità competenti dovrebbero …
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A prescindere dal tempo trascorso dall’ultimo SREP, le autorità competenti dovrebbero effettuare una nuova valutazione se si è verificata almeno una delle situazioni seguenti: - a. nel monitoraggio degli indicatori principali ( key indicators ) è stato osservato un cambiamento rilevante rispetto al valore rilevato alla data di riferimento ’ dell’ultima valutazione di tutti gli elementi dello SREP;
- b. vi sono informazioni pubbliche negative riguardanti l’impresa di investimento che indicano un rischio potenziale significativo (con riferimento al rischio reputazionale,al rischio di condotta o alla sicurezza informatica);
- c. le autorità competenti hanno altre ragioni per ritenere che il modello imprenditoriale o il profilo di rischio dell’impresa di investimento siano profondamente cambiati dalla data di riferimento dell’ultima valutazione di tutti gli elementi dello SREP.
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52. Nella pianificazione delle attività dello SREP, le autorità competenti dovrebbero prestare …
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Nella pianificazione delle attività dello SREP, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a coordinare le attività con altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella valutazione, in particolare quando vengono richiesti ’input all’impresa di investimento e/o da altre autorità competenti coinvolte nella vigilanza di gruppi transfrontalieri di cui al titolo 11.
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53. Ai fini della proporzionalità, quando viene condotto lo SREP applicando i presenti …
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Ai fini della proporzionalità, quando viene condotto lo SREP applicando i presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero riconoscere il fatto che i differenti elementi, aspetti metodologici e componenti di valutazione di cui ai titoli 4, 5, 6 e 8, non hanno la stessa rilevanza per tutte le imprese di investimento. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero applicare gradi diversi di dettaglio alla valutazione, in funzione della categoria in cui rientra l’impresa di investimento e fintanto che risulta adeguato alle dimensioni e al modello imprenditoriale di quest’ultima, nonché alla natura, all’ampiezza e alla complessità delle sue attività.
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54. Al termine di ogni valutazione di tutti gli elementi dello SREP, le autorità competenti possono …
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Al termine di ogni valutazione di tutti gli elementi dello SREP, le autorità competenti possono informare l’impresa di investimento dell’esito della valutazione SREP complessiva e dovrebbero fornire: : - a. una dichiarazione relativa alla quantità e composizione dei fondi propri che l’impresa di investimento è tenuta a detenere in eccedenza rispetto a quanto disposto nelle parti due, tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 in conformità dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034;
15 - b. una dichiarazione relativa alla quantità e composizione dei fondi propri che l’impresa di investimento è invitata a detenere in conformità dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034;
- c. una dichiarazione relativa alla liquidità detenuta e agli eventuali requisiti di liquidità specifici fissati dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 42 della direttiva (UE) 2019/2034;
- d. una dichiarazione sulle altre misure di vigilanza che l’autorità competente intende adottare.
2.4.1 Imprese di investimento appartenenti alla categoria 1
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55. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per …
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Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per le imprese di investimento appartenenti alla categoria 1, le autorità competenti dovrebbero: - a. monitorare gli indicatori principali su base trimestrale;
- b. aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno una volta ogni due anni;
- c. mantenere un impegno e un dialogo costanti con l’organo di gestione e l’alta dirigenza dell’impresa di investimento.
2.4.2 Imprese di investimento appartenenti alla categoria 2
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56. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per …
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Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per le imprese di investimento appartenenti alla categoria 2, le autorità competenti dovrebbero: - a. monitorare gli indicatori principali su base trimestrale;
- b. aggiornare le valutazioni di tutti i singoli elementi dello SREP almeno una volta ogni tre anni;
- c. mantenere rapporti con l’organo di gestione e l’alta dirigenza dell’impresa di investimento con una frequenza pari almeno a quella della valutazione di tutti gli elementi dello SREP.
2.4.3 Imprese di investimento appartenenti alla categoria 3
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57. Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per …
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Al fine di garantire una frequenza adeguata delle attività di vigilanza relative allo SREP per le imprese di investimento appartenenti alla categoria 3, le autorità competenti dovrebbero: - a. monitorare gli indicatori principali su base trimestrale;
- b. effettuare la valutazione di tutti i singoli elementi dello SREP alla luce di nuove informazioni essenziali che emergono sul rischio rilevato, adattando l’ambito e la profondità della revisione allo specifico profilo di rischio dell’impresa di investimento;
16 - c. mantenere rapporti con l’organo di gestione e l’alta dirigenza dell’impresa di investimento con frequenza pari almeno a quella della valutazione di tutti gli elementi dello SREP.
Se ritenuto appropriato, le autorità competenti possono definire una frequenza periodica minima per la valutazione di tutti gli elementi dello SREP per tutte le imprese di investimento appartenenti alla categoria 3 o per un sottogruppo di queste ultime. 2.4.4 Imprese di investimento piccole e non interconnesse
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58. Per le imprese di investimento piccole e non interconnesse che soddisfano i criteri di cui …
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| Per le imprese di investimento | piccole e non interconnesse | che soddisfano i criteri di | cui |
all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti dovrebbero: - a. monitorare gli indicatori principali almeno su base annuale;
- b. effettuare la valutazione di tutti gli elementi dello SREP alla luce di elle nuove informazioni essenziali che emergono sul rischio rilevato, adattando l’ambito e la profondità della revisione allo specifico profilo di rischio dell’impresa di investimento;
- c. mantenere rapporti e un dialogo con l’organo di gestione e l’alta dirigenza
| dell’impresa di investimento | quando ritenuto | necessario e in particolare | nel |
contesto della valutazione degli elementi dello SREP, qualora effettuata. Tabella 2. Applicazione dello SREP alle diverse categorie di imprese di investimento Monitorag gio degli Valutazione di tutti gli | Categoria indicatori principali | elementi dello SREP | Livello minimo di impegno/dialogo Dialogo costante con l’organo | di | | 1 Trimestrale | 2 anni | gestione e l’alta dirigenza. Impegno basato sugli eventi l’organo di gestione e | con l’alta | | 2 Trimestrale | 3 anni Basata sugli eventi (adattando l’ambito e la profondità della | dirigenza, con frequenza almeno a quella della valutazione SREP. Impegno basato sugli eventi l’organo di gestione e | pari con l’alta | | 3 Trimestrale | revisione al profilo di rischio specifico dell’impresa di investimento) | dirigenza, con frequenza almeno a quella della valutazione SREP. | pari | | Imprese di investimento Annuale piccole e non interconnesse, | Basata sugli eventi (adattando l’ambito e la profondità della revisione al profilo di | Impegno basato sugli eventi l’organo di gestione e dirigenza, con frequenza | con l’alta pari 17 | | come indicato nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 | rischio specifico dell’impresa di investimento) | almeno a quella della valutazione SREP. | 18 |
|
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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