+272. Le autorità competenti possono determinare eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi per …
|
272. Le autorità competenti possono determinare eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi per …
Le autorità competenti possono determinare eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi per le imprese di investimento piccole e non interconnesse, che rispettano i criteri di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033, quando lo considerano giustificato e caso per caso. Tali imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette ad alcun orientamento sui fondi propri aggiuntivi (P2G), ai sensi dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|