+7.1 Considerazioni di carattere generale
---+266. Le autorità competenti dovrebbero stabilire, mediante la valutazione SREP del capitale se i …
---+267. L autorità competenti dovrebbero fare ciò determinando e fissando l’importo dei fondi propri …
---+268. Per far fronte a potenziali inadeguatezze di capitale, anche in condizioni sfavorevoli, le …
---+269. In fase di definizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e, ove pertinente, del P2G, le …
---+270. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’adeguatezza dei fondi propri dell’impresa di …
---+271. Le autorità competenti dovrebbero determinare e fissare il requisito di fondi propri …
---+272. Le autorità competenti possono determinare eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi per …
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7.1 Considerazioni di carattere generale
7.1 Considerazioni di carattere generale
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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266. Le autorità competenti dovrebbero stabilire, mediante la valutazione SREP del capitale se i …
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Le autorità competenti dovrebbero stabilire, mediante la valutazione SREP del capitale se i fondi propri detenuti dall’impresa di investimento forniscano una solida copertura contro i rischi che impattano sul capitale derivanti da attività regolamentate e non regolamentate cui l’impresa di investimento è o potrebbe essere esposta, se tali rischi sono ritenuti rilevanti per l’impresa.
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267. L autorità competenti dovrebbero fare ciò determinando e fissando l’importo dei fondi propri …
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L autorità competenti dovrebbero fare ciò determinando e fissando l’importo dei fondi propri aggiuntivi che l’impresa di investimento è tenuta a detenere per coprire i rischi e gli elementi di rischio a cuiessa stessa è esposta o che procura ad altri, che non sono coperti o non lo sono sufficientemente dalle parti terza e quarta del regolamento (UE) 2019/2033. Se necessario, le autorità competenti dovrebbero stabilire i requisiti di fondi propri aggiuntivi per fronteggiare carenze nei meccanismi di governance e di controllo, nei modelli interni utilizzati a fini regolamentari, nella valutazione prudenziale del portafoglio di negoziazione oppure per far fronte a una reiterata incapacità dell’impresa di investimento di mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi. Il requisito di fondi propri aggiuntivi dovrebbe essere soddisfatto dall’impresa di investimento in qualsiasi momento.
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268. Per far fronte a potenziali inadeguatezze di capitale, anche in condizioni sfavorevoli, le …
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Per far fronte a potenziali inadeguatezze di capitale, anche in condizioni sfavorevoli, le autorità competenti dovrebbero adottare adeguate misure di vigilanza comprese, laddove opportuno, la definizione e la comunicazione di un orientamento di fondi propri aggiuntivi (P2G), che è l’iammontare di capitale che ci si attende che l’impresa di investimento detenga per garantire che le fluttuazioni economiche cicliche non portino a una violazione dei requisiti di fondi propri e di fondi propri aggiuntivi, oppure mininino la capacità dell’impresa di investimento di essere liquidata e cessare l’attività in modo ordinato.
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269. In fase di definizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e, ove pertinente, del P2G, le …
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In fase di definizione dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e, ove pertinente, del P2G, le autorità competenti dovrebbero: - a. considerare eventuali misure di vigilanza che l’autorità competente ha applicato o prevede di applicare nei confronti di un’impresa di investimento ai sensi del titolo 10 e tenendo conto dei paragrafi da 291 a 293;
- b. motivare chiaramente la decisione di imporre il requisito e l’orientamento di fondi propri aggiuntivi ;
- c. applicare il requisito e l’orientamento di fondi propri aggiuntivi modo coerente, onde assicurare un’ampia uniformità di risultati prudenziali tra le imprese di investimento.
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270. Le autorità competenti dovrebbero valutare l’adeguatezza dei fondi propri dell’impresa di …
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Le autorità competenti dovrebbero valutare l’adeguatezza dei fondi propri dell’impresa di investimento e l’impatto delle fluttuazioni economiche cicliche su questi ultimi quale fattore determinante della sostenibilità economica ( viability ) dell’impresa. Questa determinazione dovrebbe essere riassunta e rappresentata in un punteggio in base ai criteri specificati alla fine del presente titolo.
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271. Le autorità competenti dovrebbero determinare e fissare il requisito di fondi propri …
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Le autorità competenti dovrebbero determinare e fissare il requisito di fondi propri aggiuntivi e, se pertinente, il P2G conformemente al modello di impegno minimo di cui al titolo 2. In particolare, la frequenza minima con cui tale requisito aggiuntivo e, ove pertinente, il P2G sono determinati e fissati dovrebbe essere allineata alla frequenza della valutazione di adeguatezza del capitale secondo il modello di impegno minimo dello SREP.
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272. Le autorità competenti possono determinare eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi per …
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Le autorità competenti possono determinare eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi per le imprese di investimento piccole e non interconnesse, che rispettano i criteri di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033, quando lo considerano giustificato e caso per caso. Tali imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette ad alcun orientamento sui fondi propri aggiuntivi (P2G), ai sensi dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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