+309. Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare …
|
309. Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare …
Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare, ove opportuno, i seguenti fattori: - a. quando i P2G sono stabiliti sulla base di prove di stress, il momento in cui si verifica il massimo impatto dello stress rispetto al punto di partenza e all’orizzonte temporale degli scenari utilizzati nelle prove di stress;
- b. i risultati di prove di stress o analisi di sensitivity affidabili condotte dall’impresa di investimento, prendendo in considerazione le specifiche definizioni e ipotesi di scenario da questa adottate, in particolare laddove siano considerate più idonee per il modello imprenditoriale e il profilo di rischio dell’impresa di invesimento o laddove gli scenari interni siano caratterizzati da una maggiore severità rispetto agli scenari di vigilanza, ove disponibili;
- c. significativi interventi gestionali di mitigazione realizzati dall’impresa di investimento se sufficientemente credibili e altamente certi a seguito della relativa valutazione di vigilanza;
- d. informazioni e pareri di vigilanza sulla pertinenza delle prove di stress o delle analisi di sensitivity condotte dall’autorità di vigilanza o dall’impresa di investimento rispetto alla strategia, ai piani finanziari e al modello imprenditoriale dell’impresa di investimento;
- e. la riduzione del grado di certezza in merito alla sensitivity effettiva dell’impresa di investimento agli scenari sfavorevoli;
- f. eventuali potenziali sovrapposizioni con il requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile;
- g. se l’impresa di investimento è sottoposta o meno a ristrutturazione o a risoluzione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|