+7.4 Rispetto dei requisiti in presenza di fluttuazioni economiche cicliche
---+299. Per le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per essere qualificate come …
---+300. Nel considerare le fluttuazioni economiche cicliche sfavorevoli, le autorità competenti …
---+301. Per valutare l’adeguatezza patrimoniale in caso di fluttuazioni economiche cicliche …
---+302. sulla base della valutazione di cui al paragrafo 301, le autorità competenti dovrebbero …
---+303. Le autorità competenti dovrebbero determinare gli orientamenti di fondi propri aggiuntivi(i …
---+304. I P2G rappresentano l’ammontare di capitale considerato adeguato da stabilire per tenere conto …
---+305. Le autorità competenti dovrebbero stabilire e fissare i P2G sulla base degli esiti della …
---+306. Ai fini del paragrafo 305, le autorità competenti dovrebbero assicurare che le analisi …
---+307. Le autorità competenti in generale non dovrebbero utilizzare i P2G per considerare gli aspetti …
---+308. Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero assicurare che sia a …
---+309. Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare …
---+310. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 271, le autorità competenti dovrebbero rivedere …
---+311. I P2G fissati dalle autorità competenti si aggiungono alla componente dei requisiti di fondi …
---+312. Nel caso di fissazione o aggiornamento dei P2G, le autorità competenti dovrebbero comunicare …
---+313. In caso di revisione ai sensi del paragrafo 310, quando non sono effettuate revisioni …
---+314. Le autorità competenti dovrebbero comunicare alle imprese di investimento che i P2G ci si …
---+315. Le autorità competenti dovrebbero, inoltre, informare le imprese di investimento che i fondi …
---+316. Nel predisporre e comunicare alle imprese di investimento i limiti temporali per la …
---+317. Quando i risultati quantitativi di cui alla sezione 7.4 indicano che, secondo determinati …
---+318. Per stabilire la credibilità del piano di capitalizzazione, l’autorità competente dovrebbe …
---+319. Nel valutare i piani di capitalizzazione, le autorità competenti dovrebbero, ove appropriato …
---+320. Le autorità competenti dovrebbero attendersi che le imprese di investimento attuino il piano …
---+321. Le autorità competenti dovrebbero, se pertinente, considerare l’applicazione delle ulteriori …
---+322. In particolare, nel caso in cui i risultati quantitativi delle prove di stress o delleanalisi …

7.4 Rispetto dei requisiti in presenza di fluttuazioni economiche cicliche

7.4 Rispetto dei requisiti in presenza di fluttuazioni economiche cicliche

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
299. Per le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per essere qualificate come …

Per le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per essere qualificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti dovrebbero stabilire l’adeguatezza dei fondi propri dell’impresa di investimento in caso di fluttuazioni economiche cicliche sfavorevoli e l’eventuale necessità di misure di vigilanza, compreso l’orientamento di fondi propri aggiuntivi (P2G), una revisione della pianificazione patrimoniale e altre misure di cui al titolo 10, per far fronte a potenziali inadeguatezze.

300. Nel considerare le fluttuazioni economiche cicliche sfavorevoli, le autorità competenti …

Nel considerare le fluttuazioni economiche cicliche sfavorevoli, le autorità competenti dovrebbero valutare come i rischi o gli elementi di rischio che le imprese di investimento pongono ad altri o a cui sono esposte possono evolvere nell’arco di un periodo pluriennale, tenendo conto del ciclo di attività dell’impresa di investimento. Il livello di approfondimento di tale valutazione dovrebbe variare a seconda della complessità del modello imprenditoriale e del profilo di rischio dell’impresa di investimento.

301. Per valutare l’adeguatezza patrimoniale in caso di fluttuazioni economiche cicliche …

Per valutare l’adeguatezza patrimoniale in caso di fluttuazioni economiche cicliche sfavorevoli, le autorità competenti dovrebbero considerare i risultati qualitativi e quantitativi di:

  • a. se disponibili, prove di stress di vigilanza o analisi di sensitivity ;
  • b. se disponibili e sufficientemente affidabili sulla base della valutazione di cui al titolo 5, prove di stress o analisi di sensitivity delle imprese di investimento oppure
  • c. altre valutazioni delle fluttuazioni economiche cicliche effettuate dalle autorità competenti o dall’impresa di investimento sulla base della valutazione effettuata di cui al titolo 5, se ritenute sufficientemente affidabili oppure

90

302. sulla base della valutazione di cui al paragrafo 301, le autorità competenti dovrebbero …

sulla base della valutazione di cui al paragrafo 301, le autorità competenti dovrebbero stabilire se i fondi propri dell’impresa di investimento siano sufficienti a soddisfare i requisiti di fondi propri applicabili, compresi i requisiti di fondi propri aggiuntivi, in caso di fluttuazioni economiche cicliche sfavorevoli.

7.4.1 Determinazione e fissazione dei P2G

303. Le autorità competenti dovrebbero determinare gli orientamenti di fondi propri aggiuntivi(i …

Le autorità competenti dovrebbero determinare gli orientamenti di fondi propri aggiuntivi(i P2G) come specificato nella presente sezione, e al momento specificato nel paragrafo 271. Se la determinazione porta a un valore positivo, le autorità dovrebbero fissare i P2G per fronteggiare preoccupazioni di vigilanza circa la sensitivity dell’impresa di investimento alle fluttuazioni economiche cicliche sfavorevoli.

304. I P2G rappresentano l’ammontare di capitale considerato adeguato da stabilire per tenere conto …

I P2G rappresentano l’ammontare di capitale considerato adeguato da stabilire per tenere conto delle fluttuazioni economiche cicliche, mentre al contempo protegge da qualsiasi potenziale violazione dei requisiti di fondi propri pertinenti ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033 e dei requisiti di fondi propri aggiuntivi calcolati ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e da qualsiasi ostacolo alla capacità dell’impresa di investimento di procedere a una ordinata liquidazione. Qualora le autorità competenti ritengano che l’impresa di investimento non sia interessata da tali impedimenti in condizioni economiche sfavorevoli, le autorità competenti possono decidere di non fissare i P2G.

305. Le autorità competenti dovrebbero stabilire e fissare i P2G sulla base degli esiti della …

Le autorità competenti dovrebbero stabilire e fissare i P2G sulla base degli esiti della valutazione delle fluttuazioni economiche cicliche in linea con il paragrafo 301. Tali analisi dovrebbero prendere in considerazione la strategia e il modello imprenditoriale dell’impresa di investimento, nonché l’ambiente in cui opera, come base per individuare le vulnerabilità e i rischi di danno all’ impresa di investimento, e dovrebbero rispecchiare le fluttuazioni economiche rilevanti che possono essere sistemiche, come un’ampia perturbazione della fornitura di servizi finanziari causata dalla compromissione di una larga parte del sistema finanziario o una diffusa volatilità dei prezzi degli attivi, o specifiche del modello imprenditoriale dell’impresa di investimento, come uno shock sepcificamente connesso alla natura e alla durata degli strumenti finanziari negoziati dall’impresa di investimento, su un orizzonte prospettico.

306. Ai fini del paragrafo 305, le autorità competenti dovrebbero assicurare che le analisi …

Ai fini del paragrafo 305, le autorità competenti dovrebbero assicurare che le analisi condotte per la fissazione dei P2G tengano adeguatamente in conto:

  • a. tutti i rischi rilevanti che contribuiscono al requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e
  • b. le situazioni in cui l’impresa di investimento subisce perdite significative che le impediscono di svolgere le proprie attività o che la constringono a cessarle in modo ordinato.

91

307. Le autorità competenti in generale non dovrebbero utilizzare i P2G per considerare gli aspetti …

Le autorità competenti in generale non dovrebbero utilizzare i P2G per considerare gli aspetti di rischio che rientrerebbero nel requisito di fondi propri aggiuntivi in conformità della sezione 7.2 dei presenti orientamenti.

308. Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero assicurare che sia a …

Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero assicurare che sia a un livello adeguato a coprire le variazioni massime previste del CET1 dell’impresa di investimento e che assicuri la copertura dei requisiti di fondi propri applicabili.

309. Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare …

Nel determinare le dimensioni dei P2G, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare, ove opportuno, i seguenti fattori:

  • a. quando i P2G sono stabiliti sulla base di prove di stress, il momento in cui si verifica il massimo impatto dello stress rispetto al punto di partenza e all’orizzonte temporale degli scenari utilizzati nelle prove di stress;
  • b. i risultati di prove di stress o analisi di sensitivity affidabili condotte dall’impresa di investimento, prendendo in considerazione le specifiche definizioni e ipotesi di scenario da questa adottate, in particolare laddove siano considerate più idonee per il modello imprenditoriale e il profilo di rischio dell’impresa di invesimento o laddove gli scenari interni siano caratterizzati da una maggiore severità rispetto agli scenari di vigilanza, ove disponibili;
  • c. significativi interventi gestionali di mitigazione realizzati dall’impresa di investimento se sufficientemente credibili e altamente certi a seguito della relativa valutazione di vigilanza;
  • d. informazioni e pareri di vigilanza sulla pertinenza delle prove di stress o delle analisi di sensitivity condotte dall’autorità di vigilanza o dall’impresa di investimento rispetto alla strategia, ai piani finanziari e al modello imprenditoriale dell’impresa di investimento;
  • e. la riduzione del grado di certezza in merito alla sensitivity effettiva dell’impresa di investimento agli scenari sfavorevoli;
  • f. eventuali potenziali sovrapposizioni con il requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile;
  • g. se l’impresa di investimento è sottoposta o meno a ristrutturazione o a risoluzione.
310. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 271, le autorità competenti dovrebbero rivedere …

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 271, le autorità competenti dovrebbero rivedere tempestivamente il livello dei P2G se tale livello è ritenuto impreciso sulla base di tutte le informazioni pertinenti a disposizione delle autorità competenti. Queste ultime dovrebbero almeno valutare se il livello dei P2G esistente si mantenga appropriato e rivederlo, se necessario, ogniqualvolta i risultati qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 305 mostrino cambiamenti significativi rispetto all’analisi utilizzata in precedenza per fissare i P2G.

311. I P2G fissati dalle autorità competenti si aggiungono alla componente dei requisiti di fondi …

I P2G fissati dalle autorità competenti si aggiungono alla componente dei requisiti di fondi propri più elevata ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 e al

92 requisito di fondi propri aggiuntivi stabilito ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.

7.4.2 Comunicazione e composizione dei P2G

312. Nel caso di fissazione o aggiornamento dei P2G, le autorità competenti dovrebbero comunicare …

Nel caso di fissazione o aggiornamento dei P2G, le autorità competenti dovrebbero comunicare all’impresa di investimento i loro livelli e i relativi limiti temporali per la loro adozione in conformità del paragrafo 316. Le autorità competenti dovrebbero inoltre illustrare le reazioni eventuali della vigilanza alle situazioni di mancato rispetto dei P2G.

313. In caso di revisione ai sensi del paragrafo 310, quando non sono effettuate revisioni …

In caso di revisione ai sensi del paragrafo 310, quando non sono effettuate revisioni prudenziali ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, le autorità competenti dovrebbero comunicare il nuovo livello dei P2G.

314. Le autorità competenti dovrebbero comunicare alle imprese di investimento che i P2G ci si …

Le autorità competenti dovrebbero comunicare alle imprese di investimento che i P2G ci si attende siano raggiunti con i fondi propri ammissibili nel CET1 e che siano integrati nei sistemi di pianificazione patrimoniale e di gestione del rischio dell’impresa di investimento, che includono il sistema di riferimento per la propensione al rischio e, se applicabile, la pianificazione del risanamento.

315. Le autorità competenti dovrebbero, inoltre, informare le imprese di investimento che i fondi …

Le autorità competenti dovrebbero, inoltre, informare le imprese di investimento che i fondi propri detenuti ai fini dei P2G non possono essere utilizzati per soddisfare altri requisiti di fondi propri.

316. Nel predisporre e comunicare alle imprese di investimento i limiti temporali per la …

Nel predisporre e comunicare alle imprese di investimento i limiti temporali per la determinazione dei P2G, le autorità competenti dovrebbero considerare almeno quanto segue:

  • a. se l’impresa è sottoposta o meno a ristrutturazione o a risoluzione e
  • b. le potenziali implicazioni che il CET1 dedicato ai P2G potrebbe avere su altre parti dei requisiti patrimoniali e sulla capacità delle imprese di investimento di emettere ulteriori strumenti di capitale di classe 1 (AT1) o di classe 2 (T2).

7.4.3 Pianificazione del capitale e altre misure di vigilanza per far fronte all’adeguatezza patrimoniale in condizioni di stress

Pianificazione del capitale

317. Quando i risultati quantitativi di cui alla sezione 7.4 indicano che, secondo determinati …

Quando i risultati quantitativi di cui alla sezione 7.4 indicano che, secondo determinati scenari sfavorevoli, l’impresa di investimento non sarà in grado di soddisfare i requisiti di capitale vigenti, le autorità competenti dovrebbero richiedere all’impresa di investimento di presentare un piano di capitalizzazione credibile che faccia fronte al rischio di mancato soddisfacimento di tali requisiti.

318. Per stabilire la credibilità del piano di capitalizzazione, l’autorità competente dovrebbe …

Per stabilire la credibilità del piano di capitalizzazione, l’autorità competente dovrebbe considerare, a seconda dei casi:

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  • a. se il piano di capitalizzazione copre l’intero orizzonte temporale sfavorevole ipotizzato;
  • b. se il piano di capitalizzazione presenta una serie di azioni di mitigazione e gestione credibili;
  • c. se l’impresa di investimento intende ed è in grado di adottare le dette azioni al fine di far fronte alle violazioni dei requisiti di capitale vigenti in condizioni sfavorevoli;
  • d. se tali azioni di mitigazione e gestione sono soggette a eventuali vincoli giuridici o di reputazione;
  • e. la probabilità che l’azione di mitigazione e di gestione consenta all’impresa di investimento di soddisfare pienamente i propri requisiti di capitale entro una tempistica adeguata;
  • f. se le azioni proposte sono ampiamente in linea con le considerazioni macroeconomiche e con le future variazioni di regolamentazione note che interessano l’impresa di investimento nell’ambito e nella tempistica degli scenari avversi ipotizzati e
  • g. ove applicabile, la gamma delle opzioni di risanamento e della loro analisi in base a quanto previsto nel piano di risanamento dell’impresa di investimento.
319. Nel valutare i piani di capitalizzazione, le autorità competenti dovrebbero, ove appropriato …

Nel valutare i piani di capitalizzazione, le autorità competenti dovrebbero, ove appropriato, mantenere un dialogo efficace con l’impresa di investimento, richiedere all’impresa di apportare le modifiche ai menzionati piani ove opportuno, anche con riferimento alle azioni di gestione proposte, o richiedere alle imprese di investimento di adottare azioni di mitigazione aggiuntive che diverrebbero rilevanti dati gli scenari e le condizioni macroeconomiche correnti.

320. Le autorità competenti dovrebbero attendersi che le imprese di investimento attuino il piano …

Le autorità competenti dovrebbero attendersi che le imprese di investimento attuino il piano di capitalizzazione revisionato, comprese le ulteriori modifiche effettuate sulla base dei risultati della valutazione di vigilanza dell’impresa di investimento e il dialogo con quest’ultima.

Ulteriori misure di vigilanza

321. Le autorità competenti dovrebbero, se pertinente, considerare l’applicazione delle ulteriori …

Le autorità competenti dovrebbero, se pertinente, considerare l’applicazione delle ulteriori misure di vigilanza specificate nel titolo 10 per garantire l’adeguata capitalizzazione dell’impresa di investimento in condizioni sfavorevoli.

322. In particolare, nel caso in cui i risultati quantitativi delle prove di stress o delleanalisi …

In particolare, nel caso in cui i risultati quantitativi delle prove di stress o delleanalisi di sensitivity indichino una probabile violazione da parte dell’impresa dei requisiti di capitale vigenti nello scenario avverso entro i successivi 12 mesi, le autorità competenti dovrebbero, ove opportuno, trattare tali informazioni come una delle possibili circostanze di cui all’articolo 38, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034. In tali casi le autorità competenti dovrebbero applicare idonee misure, in conformità dell’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034, volte a garantire livelli sufficienti di fondi

94 propri. Nello specifico, nel caso in cui le menzionate misure si riferiscano al capitale, le autorità competenti dovrebbero, in particolare, considerare una o entrambe le misure seguenti, come definite all’articolo 39, paragrafo 2, lettere a) e f):

  • a. richiedere alle imprese di investimento di detenere un ammontare adeguato di fondi propri aggiuntivi nella forma di importo nominale, considerato il risultato della valutazione SREP;
  • b. richiedere una riduzione del rischio intrinseco nelle attività, nei prodotti e nei sistemi dell’impresa di investimento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/