+86. Gli enti dovrebbero contribuire all’individuazione del perimetro di trasferimento fornendo …
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86. Gli enti dovrebbero contribuire all’individuazione del perimetro di trasferimento fornendo …
Gli enti dovrebbero contribuire all’individuazione del perimetro di trasferimento fornendo informazioni sul livello dei singoli elementi (passività, attività e diritti), tra cui: - - l’assegnazione delle funzioni essenziali e delle linee di business principali a ciascun elemento;
- - la classificazione degli elementi (ad esempio il tipo di attività/passività, informazioni sulla controparte e il tipo di garanzia reale);
- - la qualità delle attività e gli indicatori di rischio (ad esempio la classificazione dei prestiti non in sofferenza/in sofferenza, informazioni sulle attività ponderate per il rischio e sulle garanzie reali, attività liquide di qualità elevata);
- - gli aspetti giuridici (tra cui il diritto applicabile e il riconoscimento dei diritti di cessione di cui alla direttiva 2014/59/UE, nonché ogni altro potenziale ostacolo contrattuale alla trasferibilità dello strumento rilevante);
- - informazioni contabili (ad esempio il valore patrimoniale netto, l’importo fuori bilancio e l’importo dell’accantonamento per perdite su crediti), se del caso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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