+5.4 Capacità del sistema informatico gestionale
---+84. Gli enti dovrebbero essere in grado di trasmettere alle autorità di risoluzione informazioni …
---+85. In conformità del principio di proporzionalità e al fine di sostenere i processi di cui al …
---+86. Gli enti dovrebbero contribuire all’individuazione del perimetro di trasferimento fornendo …
---+87. Le autorità di risoluzione dovrebbero elaborare aspettative per quanto riguarda i dati della …
---+88. Nel caso dello strumento della separazione delle attività, gli enti dovrebbero sviluppare …
---+89. Ai sensi della sezione 4.2 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero inoltre essere in …
---+90. Nei manuali per il trasferimento gli enti dovrebbero spiegare come possono istituire …
---+91. Gli enti devono predisporre misure di supporto per l’elaborazione dei piani aziendali, che …
---+92. Gli enti dovrebbero dimostrare in quale modo la separazione che sostiene l’esecuzione operativa …
---+93. Il sistema informatico gestionale dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire …
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5.4 Capacità del sistema informatico gestionale
5.4 Capacità del sistema informatico gestionale
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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84. Gli enti dovrebbero essere in grado di trasmettere alle autorità di risoluzione informazioni …
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Gli enti dovrebbero essere in grado di trasmettere alle autorità di risoluzione informazioni tempestive e accurate, affinché le autorità possano adottare decisioni informate prima, durante e dopo la risoluzione. Gli enti dovrebbero disporre di adeguati sistemi informatici gestionale e di infrastrutture tecnologiche per poter attuare tempestivamente la strategia di risoluzione conformemente all’articolo 11 della direttiva 2014/59/UE.
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85. In conformità del principio di proporzionalità e al fine di sostenere i processi di cui al …
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In conformità del principio di proporzionalità e al fine di sostenere i processi di cui al paragrafo 75 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero essere in grado, su richiesta delle autorità di risoluzione, di fornire informazioni granulari sulle componenti del perimetro di trasferimento e di aggiornare i dati richiesti per la cessione; l’intervallo di tempo tra la data limite delle informazioni e la data della risoluzione dovrebbe essere quanto più ridotto possibile. Il livello di granularità dovrebbe essere tale da consentire la valutazione degli elementi ceduti separatamente dagli elementi rimanenti, nonché da permettere all’autorità di risoluzione di stabilire le caratteristiche specifiche della separazione e della cessione e di individuare gli elementi della cessione in conformità dei requisiti previsti dalla legge nazionale di attuazione. Informazioni per individuare il perimetro di trasferimento principale
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86. Gli enti dovrebbero contribuire all’individuazione del perimetro di trasferimento fornendo …
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Gli enti dovrebbero contribuire all’individuazione del perimetro di trasferimento fornendo informazioni sul livello dei singoli elementi (passività, attività e diritti), tra cui: - - l’assegnazione delle funzioni essenziali e delle linee di business principali a ciascun elemento;
- - la classificazione degli elementi (ad esempio il tipo di attività/passività, informazioni sulla controparte e il tipo di garanzia reale);
- - la qualità delle attività e gli indicatori di rischio (ad esempio la classificazione dei prestiti non in sofferenza/in sofferenza, informazioni sulle attività ponderate per il rischio e sulle garanzie reali, attività liquide di qualità elevata);
- - gli aspetti giuridici (tra cui il diritto applicabile e il riconoscimento dei diritti di cessione di cui alla direttiva 2014/59/UE, nonché ogni altro potenziale ostacolo contrattuale alla trasferibilità dello strumento rilevante);
- - informazioni contabili (ad esempio il valore patrimoniale netto, l’importo fuori bilancio e l’importo dell’accantonamento per perdite su crediti), se del caso.
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87. Le autorità di risoluzione dovrebbero elaborare aspettative per quanto riguarda i dati della …
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Le autorità di risoluzione dovrebbero elaborare aspettative per quanto riguarda i dati della cessione e gli strumenti di cessione considerati, per integrare il precedente paragrafo in linea con il principio di proporzionalità promosso dalla direttiva 2014/59/UE.
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88. Nel caso dello strumento della separazione delle attività, gli enti dovrebbero sviluppare …
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Nel caso dello strumento della separazione delle attività, gli enti dovrebbero sviluppare capacità per effettuare un esercizio di diagnostica come stabilito dall’autorità di risoluzione in linea con i principi di cui agli orientamenti dell’ABE sui test, le verifiche o gli esercizi che possono comportare misure di sostegno (20 ). Dati per valutare le interconnessioni
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89. Ai sensi della sezione 4.2 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero inoltre essere in …
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Ai sensi della sezione 4.2 dei presenti orientamenti, gli enti dovrebbero inoltre essere in grado di individuare: - - le interconnessioni tutelate dagli articoli da 76 a 80 della direttiva 2014/59/UE, comprese la classificazione degli accordi di netting e di compensazione e la classificazione delle passività garantite e delle corrispondenti garanzie reali;
- - le interconnessioni non esplicitamente tutelate dalla direttiva 2014/59/UE, quali, ad esempio, l’assegnazione dei meccanismi agli identificativi dei contratti per individuare gli elementi inclusi in uno stesso contratto e i collegamenti tra entità giuridiche diverse, come una lettera di patronage;
- - le connessioni economiche e commerciali, quali, ad esempio, informazioni sulle coperture e sui rapporti con la clientela; o
- - i rischi di contenzioso.
(20 ) EBA/GL/2014/09. Orientamento specifico riguardante lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa
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90. Nei manuali per il trasferimento gli enti dovrebbero spiegare come possono istituire …
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Nei manuali per il trasferimento gli enti dovrebbero spiegare come possono istituire rapidamente una data room virtuale contenente informazioni sufficienti per esercitare la dovuta diligenza dell’acquirente sul perimetro di trasferimento e soddisfare le aspettative della procedura di vendita dell’autorità di risoluzione.
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91. Gli enti devono predisporre misure di supporto per l’elaborazione dei piani aziendali, che …
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Gli enti devono predisporre misure di supporto per l’elaborazione dei piani aziendali, che, laddove opportuno, dovrebbero anche essere suddivisi in un piano per il portafoglio oggetto della cessione e un piano per il portafoglio che rimane presso l’ente cedente. Sistema informatico gestionale per garantire la continuità operativa
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92. Gli enti dovrebbero dimostrare in quale modo la separazione che sostiene l’esecuzione operativa …
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Gli enti dovrebbero dimostrare in quale modo la separazione che sostiene l’esecuzione operativa del trasferimento possa essere applicata velocemente ai sistemi della banca, dando continuità alle capacità del sistema informatico gestionale sia per l’entità cedente sia per l’entità ricevente (come, ad esempio, la separazione delle registrazioni contabili), laddove previsto dalla strategia di risoluzione e in linea con il paragrafo 81 dei presenti orientamenti (21 ). Altre capacità del sistema informatico gestionale
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93. Il sistema informatico gestionale dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire …
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Il sistema informatico gestionale dovrebbe essere sufficientemente flessibile da consentire aggiustamenti del perimetro ceduto dopo la risoluzione (ritrasferimenti). Ad esempio, tali trasferimenti dovrebbero essere riportati senza interruzioni nei conti di gestione. (21 ) In linea, inoltre, con il punto 11 della sezione C dell’allegato della direttiva 2014/59/UE.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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