+24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …

24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che:

  • a) le informazioni ottenute attraverso la soluzione di onboarding a distanza del cliente siano aggiornate e adeguate a soddisfare le norme giuridiche e regolamentari applicabili all’adeguata verifica iniziale della clientela;
  • b) tutte le immagini, i video, i suoni e i dati siano acquisiti in un formato leggibile e con una qualità sufficiente ad assicurare il riconoscimento inequivocabile del cliente;
  • c) il processo di identificazione non prosegua se vengono rilevate carenze tecniche o interruzioni impreviste della connessione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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