+24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …
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24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: - a) le informazioni ottenute attraverso la soluzione di onboarding a distanza del cliente siano aggiornate e adeguate a soddisfare le norme giuridiche e regolamentari applicabili all’adeguata verifica iniziale della clientela;
- b) tutte le immagini, i video, i suoni e i dati siano acquisiti in un formato leggibile e con una qualità sufficiente ad assicurare il riconoscimento inequivocabile del cliente;
- c) il processo di identificazione non prosegua se vengono rilevate carenze tecniche o interruzioni impreviste della connessione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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