+4.2 Acquisizione di informazioni
---+23. In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …
---+24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …
---+25. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …
---+26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …
---+27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …
---+28. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere meccanismi …
---+29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e …
---+30. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di …
---+31. Per la persona fisica che agisce per conto di una persona giuridica, gli enti creditizi e gli …
---+32. Al momento di valutare e, se del caso, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura …

4.2 Acquisizione di informazioni

4.2.1 Identificazione del cliente

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
23. In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari …

In aggiunta a quanto indicato nel paragrafo 9, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nelle loro politiche e procedure le informazioni necessarie per identificare il cliente, i tipi di documenti, dati o informazioni che utilizzeranno per verificare l’identità del cliente e le modalità di verifica di tali informazioni.

24. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che: a) le informazioni …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che:

  • a) le informazioni ottenute attraverso la soluzione di onboarding a distanza del cliente siano aggiornate e adeguate a soddisfare le norme giuridiche e regolamentari applicabili all’adeguata verifica iniziale della clientela;
  • b) tutte le immagini, i video, i suoni e i dati siano acquisiti in un formato leggibile e con una qualità sufficiente ad assicurare il riconoscimento inequivocabile del cliente;
  • c) il processo di identificazione non prosegua se vengono rilevate carenze tecniche o interruzioni impreviste della connessione.
25. Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di …

Gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero considerare soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 24 se la soluzione utilizza uno dei seguenti elementi:

  • a) regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 che soddisfano i requisiti relativi a livelli di garanzia «significativi»
  • o «elevati» ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento;
  • b) servizi fiduciari qualificati pertinenti che soddisfano i requisiti del regolamento (UE)
  • n. 910/2014, in particolare il capo III, sezione 3 e l’articolo 24, paragrafo 1, comma 2, lettera b), di tale regolamento.
26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …

I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che devono essere conservati in conformità dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, dovrebbero essere orodatati e conservati in modo sicuro dall’ente creditizio e finanziario. Il contenuto dei documenti conservati, compresi immagini, video, suoni e dati, dovrebbe essere disponibile in un formato leggibile e consentire verifiche ex post.

4.2.2 Identificazione di persone fisiche

27. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle rispettive politiche, come indicato nella sezione 4.1.1, paragrafo 9, le informazioni che devono ottenere per identificare i clienti a distanza, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva (UE) 2015/849. Inoltre, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire quali informazioni:

  • a) sono inserite manualmente dal cliente;
  • b) sono estratte in modo automatico dalla documentazione fornita dal cliente;
  • c) sono raccolte utilizzando altre fonti interne o esterne.
28. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere meccanismi …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero porre in essere e mantenere meccanismi appropriati per assicurare che le informazioni acquisite in modo automatico in linea con il paragrafo 27 siano affidabili. Dovrebbero applicare controlli per gestire i rischi associati, compresi i rischi legati all’acquisizione automatica di dati, quali l’offuscamento dell’ubicazione del dispositivo del cliente, indirizzi di protocollo Internet (IP) alterati o servizi come reti private virtuali (VPN).

4.2.3 Identificazione di persone giuridiche

29. In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e …

In caso di onboarding a distanza di clienti che sono persone giuridiche, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero definire nelle loro politiche e procedure, come indicato nella sezione 4.1.1, paragrafo 9, per quali categoria di persone giuridiche sarà utilizzato l’onboarding a distanza, tenendo conto del livello di rischio ML/TF associato a ciascuna categoria e del livello di intervento umano necessario per convalidare le informazioni di identificazione.

30. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero assicurare che la soluzione di onboarding a distanza del cliente disponga di funzioni per la raccolta di:

  • a) tutti i dati e tutta la documentazione pertinenti per l’identificazione e la verifica della persona giuridica;
  • b) tutti i dati e tutta la documentazione pertinenti per verificare che la persona fisica che agisce per conto della persona giuridica sia giuridicamente legittimato ad agire in tale qualità;
  • c) le informazioni relative ai titolari effettivi in conformità della disposizione 4.12 degli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio (6 ).
31. Per la persona fisica che agisce per conto di una persona giuridica, gli enti creditizi e gli …

Per la persona fisica che agisce per conto di una persona giuridica, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero applicare la procedura di identificazione di cui alla sezione 4.2.2.

4.2.4 Natura e scopo del rapporto d’affari

32. Al momento di valutare e, se del caso, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura …

Al momento di valutare e, se del caso, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, come ulteriormente specificato nella sezione 4.38 degli orientamenti dell’ABE in materia di fattori di rischio, gli enti creditizi e gli istituti finanziari, ai fini dei presenti orientamenti, dovrebbero avere completato le azioni pertinenti prima della fine del processo di onboarding a distanza del cliente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/