+26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …

26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …

I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che devono essere conservati in conformità dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, dovrebbero essere orodatati e conservati in modo sicuro dall’ente creditizio e finanziario. Il contenuto dei documenti conservati, compresi immagini, video, suoni e dati, dovrebbe essere disponibile in un formato leggibile e consentire verifiche ex post.

4.2.2 Identificazione di persone fisiche

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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