+26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …
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26. I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che …
I documenti e le informazioni raccolti durante il processo di identificazione a distanza, che devono essere conservati in conformità dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, dovrebbero essere orodatati e conservati in modo sicuro dall’ente creditizio e finanziario. Il contenuto dei documenti conservati, compresi immagini, video, suoni e dati, dovrebbe essere disponibile in un formato leggibile e consentire verifiche ex post. 4.2.2 Identificazione di persone fisiche
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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