+11. La descrizione della meccanica di scambio deve contenere quanto meno le seguenti informazioni …

11. La descrizione della meccanica di scambio deve contenere quanto meno le seguenti informazioni …

La descrizione della meccanica di scambio deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:

  • a. individuazione e descrizione del ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo della meccanica di scambio, compresi i depositari centrali di titoli, un eventuale amministratore speciale (4 ), le autorità del mercato competenti e, se del caso, eventuali consulenti in materia designati dall’autorità di risoluzione per coadiuvare l’esecuzione

(4 ) Se nominato, ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/59/UE. della meccanica di scambio. La descrizione dovrebbe includere, ove possibile, i recapiti di questi ultimi;

  • b. l’approccio alla cessazione o sospensione della negoziazione e cancellazione o rimozione di strumenti dalle sedi di negoziazione;
  • c. una descrizione chiara del funzionamento del potenziale strumento provvisorio, se del caso;
  • d. una descrizione della procedura di svalutazione e cancellazione degli strumenti pertinenti, comprese le possibili soluzioni per la gestione di strumenti le cui operazioni non sono ancora state regolate («transazioni in-flight »);
  • e. una descrizione dettagliata, ancorché indicativa, del processo di conversione, compresa, se del caso, la consegna di nuovi strumenti, che possono riferirsi a una delle seguenti operazioni:
  • a. conversione di strumenti o passività assoggettati a bail-in in nuovi strumenti di capitale («conversione diretta»);
  • b. conversione di strumenti o passività assoggettati a bail-in con il ricorso a strumenti provvisori;
  • c. una combinazione di entrambe;
  • f. l’approccio adottato per gestire le potenziali differenze tra la valutazione definitiva e quella provvisoria, ad esempio una compensazione in caso di eccesso di conversione;
  • g. l’approccio adottato per gestire frazioni di azioni;
  • h. un calendario dettagliato, ancorché indicativo, per la realizzazione delle fasi di cui sopra, con un’adeguata distinzione tra:
  • a. la fase di pianificazione della risoluzione,
  • b. l’attuazione della decisione di risoluzione,
  • c. il periodo in cui la meccanica di scambio è attuata; e
  • d. il termine della procedura di risoluzione;
  • i. modelli indicativi o le caratteristiche principali degli strumenti giuridici da utilizzare per l’attuazione formale del bail-in, laddove disponibili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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