+4.1 Pubblicazione della meccanica
---+10. Le autorità di risoluzione devono pubblicare sul loro sito web una descrizione di alto livello …
---+11. La descrizione della meccanica di scambio deve contenere quanto meno le seguenti informazioni …
---+12. Nella descrizione della meccanica di scambio occorre precisare che l’effettiva esecuzione dei …
---+13. Le autorità di risoluzione devono aggiornare la descrizione della meccanica di scambio qualora …

4.1 Pubblicazione della meccanica

4.1 Pubblicazione della meccanica

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
10. Le autorità di risoluzione devono pubblicare sul loro sito web una descrizione di alto livello …

Le autorità di risoluzione devono pubblicare sul loro sito web una descrizione di alto livello del proprio approccio all’esecuzione della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale e delle passività assoggettabili a bail-in («Descrizione della meccanica di scambio») dalle fasi preliminari all’esecuzione finale di tale meccanica, compresi eventuali aggiustamenti a seguito di una valutazione definitiva ex post, se del caso.

11. La descrizione della meccanica di scambio deve contenere quanto meno le seguenti informazioni …

La descrizione della meccanica di scambio deve contenere quanto meno le seguenti informazioni:

  • a. individuazione e descrizione del ruolo delle parti interessate coinvolte nel processo della meccanica di scambio, compresi i depositari centrali di titoli, un eventuale amministratore speciale (4 ), le autorità del mercato competenti e, se del caso, eventuali consulenti in materia designati dall’autorità di risoluzione per coadiuvare l’esecuzione

(4 ) Se nominato, ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/59/UE. della meccanica di scambio. La descrizione dovrebbe includere, ove possibile, i recapiti di questi ultimi;

  • b. l’approccio alla cessazione o sospensione della negoziazione e cancellazione o rimozione di strumenti dalle sedi di negoziazione;
  • c. una descrizione chiara del funzionamento del potenziale strumento provvisorio, se del caso;
  • d. una descrizione della procedura di svalutazione e cancellazione degli strumenti pertinenti, comprese le possibili soluzioni per la gestione di strumenti le cui operazioni non sono ancora state regolate («transazioni in-flight »);
  • e. una descrizione dettagliata, ancorché indicativa, del processo di conversione, compresa, se del caso, la consegna di nuovi strumenti, che possono riferirsi a una delle seguenti operazioni:
  • a. conversione di strumenti o passività assoggettati a bail-in in nuovi strumenti di capitale («conversione diretta»);
  • b. conversione di strumenti o passività assoggettati a bail-in con il ricorso a strumenti provvisori;
  • c. una combinazione di entrambe;
  • f. l’approccio adottato per gestire le potenziali differenze tra la valutazione definitiva e quella provvisoria, ad esempio una compensazione in caso di eccesso di conversione;
  • g. l’approccio adottato per gestire frazioni di azioni;
  • h. un calendario dettagliato, ancorché indicativo, per la realizzazione delle fasi di cui sopra, con un’adeguata distinzione tra:
  • a. la fase di pianificazione della risoluzione,
  • b. l’attuazione della decisione di risoluzione,
  • c. il periodo in cui la meccanica di scambio è attuata; e
  • d. il termine della procedura di risoluzione;
  • i. modelli indicativi o le caratteristiche principali degli strumenti giuridici da utilizzare per l’attuazione formale del bail-in, laddove disponibili.
12. Nella descrizione della meccanica di scambio occorre precisare che l’effettiva esecuzione dei …

Nella descrizione della meccanica di scambio occorre precisare che l’effettiva esecuzione dei processi di svalutazione e di conversione potrebbe differire da quella prevista dalla descrizione stessa.

13. Le autorità di risoluzione devono aggiornare la descrizione della meccanica di scambio qualora …

Le autorità di risoluzione devono aggiornare la descrizione della meccanica di scambio qualora il loro approccio subisca modifiche. Nella Descrizione della meccanica di scambio va indicato chiaramente che si tratta di un documento suscettibile di aggiornamenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/