+3. Requisiti per la comunicazione del raffronto in materia di diversità
---+19. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui …
---+20. I dati trasmessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento dovrebbero essere …
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3. Requisiti per la comunicazione del raffronto in materia di diversità
3. Requisiti per la comunicazione del raffronto in materia di diversità
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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19. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui …
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Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti con le modalità e nei formati specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello, nonché le specifiche seguenti: - a. nei dati trasmessi non dovrebbero essere incluse informazioni non richieste o non applicabili;
- b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
- i. le voci con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere segnalate utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
- ii. le voci con il tipo di dati «percentuale» dovrebbero essere espresse in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
- iii. le voci con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere segnalate senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
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20. I dati trasmessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento dovrebbero essere …
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I dati trasmessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento dovrebbero essere associati alle seguenti informazioni: - a. data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
- b. valuta utilizzata per le segnalazioni;
- c. identificativo dell’ente segnalante.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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