+19. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui …

19. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui …

Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti con le modalità e nei formati specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello, nonché le specifiche seguenti:

  • a. nei dati trasmessi non dovrebbero essere incluse informazioni non richieste o non applicabili;
  • b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
  • i. le voci con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere segnalate utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
  • ii. le voci con il tipo di dati «percentuale» dovrebbero essere espresse in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
  • iii. le voci con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere segnalate senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/