+19. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui …
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19. Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui …
Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero trasmettere le informazioni di cui ai presenti orientamenti con le modalità e nei formati specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello, nonché le specifiche seguenti: - a. nei dati trasmessi non dovrebbero essere incluse informazioni non richieste o non applicabili;
- b. i valori numerici dovrebbero essere trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:
- i. le voci con il tipo di dati «monetario» dovrebbero essere segnalate utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;
- ii. le voci con il tipo di dati «percentuale» dovrebbero essere espresse in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
- iii. le voci con il tipo di dati «numero intero» dovrebbero essere segnalate senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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