+10. Nell’orientamento 1.7 è aggiunta la seguente lettera: «d) qualora l’impresa introduca nuovi …

10. Nell’orientamento 1.7 è aggiunta la seguente lettera: «d) qualora l’impresa introduca nuovi …

Nell’orientamento 1.7 è aggiunta la seguente lettera:

«d) qualora l’impresa introduca nuovi prodotti, servizi o prassi operative, o li modifichi in modo significativo, anche nel caso in cui adotti un nuovo canale di distribuzione o una tecnologia innovativa nell’ambito del proprio quadro di sistemi e controlli di AML/CFT, essa dovrebbe valutare l’esposizione al rischio di ML/TF prima dell’introduzione di tali prodotti, servizi o prassi operative. Laddove tali prodotti, servizi o prassi operative abbiano un impatto significativo sulla sua esposizione al rischio di ML/TF, l’impresa dovrebbe assicurare che tale valutazione trovi riscontro nella valutazione del rischio connesso alla propria area di attività condotta in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 nonché nelle sue politiche e procedure.»

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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