+9. Le autorità competenti dovrebbero includere nel proprio elenco o registro ai sensi dell’articolo …
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9. Le autorità competenti dovrebbero includere nel proprio elenco o registro ai sensi dell’articolo …
Le autorità competenti dovrebbero includere nel proprio elenco o registro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167, per ciascun gestore di crediti, le seguenti informazioni: - a. identificativo della persona giuridica (LEI) (da non compilare se il gestore di crediti non dispone di un LEI);
- b. numero di identificazione unico nazionale assegnato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine;
- c. denominazione legale, compresa la forma giuridica dell’azienda e la denominazione commerciale se diversa dalla denominazione legale. Se la denominazione legale o commerciale originale non è costituita da lettere latine, l’elenco o il registro dovrebbe includere anche la versione in caratteri latini;
- d. indirizzo della sede centrale del gestore di crediti o della sua sede legale nello Stato membro d’origine, tra cui:
- i. paese;
- ii. città;
- iii. codice postale;
- iv. via;
- v. numero civico;
- e. se un gestore di crediti autorizzato in uno Stato membro ha stabilito una succursale in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2021/2167, l’elenco
- o il registro dell’autorità competente di tale Stato membro ospitante dovrebbe includere l’indirizzo di tale succursale, compresi tutti i seguenti elementi:
- i. paese;
- ii. città;
- iii. codice postale;
- iv. via;
- v. numero civico;
- f. dati di contatto del gestore di crediti rilevanti per lo Stato membro in cui è tenuto l’elenco o il registro (deve essere fornito almeno un contatto, sono possibili più menzioni):
- i. indirizzo di posta elettronica;
- ii. modulo web;
- iii. indirizzo postale;
- iv. numero di telefono;
- g. dati di contatto per la gestione dei reclami dei consumatori rilevanti per lo Stato membro in cui è tenuto l’elenco o il registro, per i quali il gestore di crediti ha istituito una procedura ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 (deve essere fornito almeno un contatto, sono possibili più menzioni):
- i. indirizzo di posta elettronica;
- ii. modulo web;
- iii. indirizzo postale;
- iv. numero di telefono;
- h. stato membro d’origine in cui il gestore di crediti è stato autorizzato;
- i. status dell’autorizzazione («valida» o «revocata») per la prestazione di attività di gestione del credito, compresa la data della prima autorizzazione e la data di revoca dell’autorizzazione (se applicabile). Nel caso in cui un gestore di crediti sia stato nuovamente autorizzato, dovrebbe essere inclusa anche la prima data dell’autorizzazione attualmente valida;
- j. status dell’autorizzazione («approvato», «vietato per questo gestore di crediti» o «vietato per i gestori di crediti con sede in [nome dello Stato membro])» a ricevere e detenere fondi dai debitori in conformità all’articolo 6 della direttiva (UE) 2021/2167, compresa la data della prima autorizzazione e la data di revoca dell’autorizzazione (se applicabile) di tale servizio. Per impostazione predefinita, lo status autorizzativo di tale servizio nello Stato membro d’origine dovrebbe essere indicato nell’elenco o nel registro dello Stato membro ospitante, a meno che non si applichi un divieto generale a ricevere e detenere fondi nello Stato membro ospitante, nel qual caso l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe indicare nel suo elenco o registro la dicitura «generalmente vietato per i gestori di crediti che forniscono servizi in [nome dello Stato membro]» per tutti i gestori di crediti, indipendentemente dallo status di autorizzazione nello Stato membro d’origine. Nel caso in cui un gestore di crediti sia stato nuovamente autorizzato a ricevere e detenere fondi, dovrebbe essere inclusa anche la prima data dell’autorizzazione attualmente valida;
- k. elenco degli Stati membri ospitanti per i quali il gestore di crediti ha notificato all’autorità competente dello Stato membro d’origine l’intenzione di prestare attività di gestione di crediti e per i quali tale autorità competente ha inviato una notifica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 all’autorità competente dello Stato membro ospitante (da compilare solo da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine); e
- l. data in cui il gestore di crediti è in grado di iniziare a prestare servizi nello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2021/2167 e, se del caso, data in cui l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto dall’autorità competente dello Stato membro d’origine la notifica che il gestore di crediti non intende più prestare servizi nello Stato membro ospitante (da compilare solo da parte dell’autorità competente dello Stato membro ospitante).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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