+18. Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di …
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18. Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di …
Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 17 dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, essa dovrebbe aggiornare il proprio elenco o registro entro la fine dei due giorni lavorativi successivi.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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