+18. Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di …

18. Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di …

Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 17 dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, essa dovrebbe aggiornare il proprio elenco o registro entro la fine dei due giorni lavorativi successivi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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