+4.3. Aggiornamenti degli elenchi o dei registri
---+16. Le autorità competenti devono elaborare le informazioni pertinenti all’elenco o al registro e …
---+17. Nel caso specifico in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia preso la …
---+18. Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di …
---+19. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità …
---+20. Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia per la prima volta una notifica …
---+21. Per facilitare l’aggiornamento dei registri nazionali in tutta l’UE attraverso un elenco …

4.3. Aggiornamenti degli elenchi o dei registri

4.3. Aggiornamenti degli elenchi o dei registri

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
16. Le autorità competenti devono elaborare le informazioni pertinenti all’elenco o al registro e …

Le autorità competenti devono elaborare le informazioni pertinenti all’elenco o al registro e aggiornare l’elenco o il registro almeno una volta alla settimana.

17. Nel caso specifico in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia preso la …

Nel caso specifico in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine abbia preso la decisione di revocare l’autorizzazione di un gestore di crediti a svolgere attività di gestione dei crediti o a ricevere e detenere fondi dai debitori, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbe aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 9, punto (i) e, se del caso, al paragrafo 9, punto (j) dei presenti orientamenti entro la fine dei due giorni lavorativi successivi.

18. Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di …

Una volta che l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 17 dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, essa dovrebbe aggiornare il proprio elenco o registro entro la fine dei due giorni lavorativi successivi.

19. L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità …

L’autorità competente dello Stato membro d’origine è tenuta a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante eventuali modifiche rilevanti per i rispettivi elenchi

  • o registri, entro e non oltre la data in cui l’autorità competente dello Stato membro d’origine aggiorna il proprio elenco o registro. L’autorità competente dello Stato membro d’origine invia le informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante tramite un mezzo di comunicazione istantaneo e tracciabile e utilizzando il modello riportato nell’allegato.
20. Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia per la prima volta una notifica …

Quando l’autorità competente dello Stato membro d’origine invia per la prima volta una notifica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 per un determinato gestore di crediti, essa deve barrare la voce «notifica iniziale» nella sezione 1 del modello e compilare la sezione 2, nonché le informazioni non pubbliche nella sezione 3 del modello. Per i casi diversi dalle notifiche iniziali, l’autorità competente dello Stato membro d’origine deve evidenziare nel modello le informazioni che sono cambiate rispetto all’ultima notifica che aveva inviato all’autorità competente dello Stato membro ospitante e deve compilare almeno le sezioni 1 e 2 del modello.

21. Per facilitare l’aggiornamento dei registri nazionali in tutta l’UE attraverso un elenco …

Per facilitare l’aggiornamento dei registri nazionali in tutta l’UE attraverso un elenco centrale di indirizzi di posta elettronica funzionali, le autorità competenti comunicano all’ABE l’indirizzo di posta elettronica pertinente per la gestione dell’elenco o del registro una volta che il rispettivo elenco o registro nazionale è stato istituito, nonché ogni successiva modifica di tale indirizzo di posta elettronica.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/