+22. Le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) …

22. Le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) …

Le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 dovrebbero comunicare all’ABE se sono anche le autorità competenti designate nella loro giurisdizione per trattare i reclami relativi ai gestori di crediti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della stessa direttiva. Qualora nella giurisdizione in questione siano state designate altre autorità competenti per la gestione dei reclami, le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2021/2167 dovrebbero informarne l’ABE. Le informazioni sulle autorità competenti designate per la gestione dei reclami devono essere trasmesse all’ABE entro la data di applicazione dei presenti orientamenti. Se del caso, le autorità competenti informeranno l’ABE di eventuali modifiche successive delle autorità competenti e dei loro rispettivi compiti entro una settimana.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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