+18. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concedere …
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18. Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concedere …
Alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concedere l’autorizzazione alla detenzione di un quantitativo inferiore di fondi propri se i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 sono superiori ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento, a una percentuale indicativa di almeno il 125 % di questi ultimi, e il gruppo di imprese di investimento soddisfa i criteri di cui alla sezione 4.2 o alle sezioni 4.3 e 4.4. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al presente paragrafo, le autorità competenti dovrebbero assicurare che il rischio di cambio sia calcolato allo stesso modo per i requisiti di fondi propri calcolati conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 e per i requisiti calcolati conformemente all’articolo 7 di tale regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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