+17. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per gestione attiva …
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17. Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per gestione attiva …
Ai fini dell’articolo 26 ter , paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, per gestione attiva del portafoglio dovrebbe intendersi una gestione del portafoglio che soddisfa una delle seguenti condizioni: - a. la gestione del portafoglio è tale per cui la performance della cartolarizzazione dipende sia dalla performance delle esposizioni sottostanti sia da quella della gestione del portafoglio della cartolarizzazione, impedendo in tal modo agli investitori di modellizzare il rischio di credito delle esposizioni sottostanti senza considerare la strategia di gestione del portafoglio del gestore del portafoglio;
- b. la gestione del portafoglio è effettuata a fini speculativi volti a ottenere una performance migliore, un rendimento più elevato, profitti finanziari complessivi o altri benefici puramente finanziari o economici.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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